INFORMATIVA TECNICA
REGIONE LAZIO
PN FEAMPA 2021/2027 – AZIONE 3
Codice Intervento 111302
Investimenti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate e promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori
Premessa e inquadramento generale
La Regione Lazio, nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027, ha approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo all’Azione 3 – Codice Intervento 111302, avente ad oggetto gli investimenti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate, nonché per promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori.
L’Avviso è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. G04853 del 15 aprile 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32, Supplemento n. 1, del 21 aprile 2026. La pagina ufficiale della Regione Lazio conferma l’approvazione della determinazione e indica la scadenza per la presentazione delle domande al 20 giugno 2026, ore 23:59.
La misura si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) n. 2021/1139, istitutivo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e contribuisce all’Obiettivo Specifico 1.1, volto a rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale. L’intervento è quindi rivolto al comparto della pesca, con l’obiettivo di rendere le imprese più competitive, resilienti e sostenibili, sostenendo investimenti a bordo, nelle sale d’asta e nelle infrastrutture collegate all’attività di sbarco, conservazione, tracciabilità e valorizzazione del pescato.
È importante evidenziare sin da subito che si tratta di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse. La pubblicazione dell’Avviso non vincola l’Amministrazione all’approvazione delle graduatorie né alla corresponsione dei contributi richiesti; l’effettiva concessione resta subordinata allo stanziamento dei fondi nel bilancio regionale, all’approvazione della graduatoria e all’assunzione degli specifici impegni di spesa. Le manifestazioni di interesse presentate nei termini saranno automaticamente considerate domande di sostegno all’approvazione degli atti contabili necessari.
Finalità della misura
La finalità dell’Azione 3 è sostenere investimenti volti a rafforzare la competitività e la resilienza delle imprese della pesca, ponendo attenzione alla qualità delle produzioni, alla sicurezza degli operatori, alla salute e alle condizioni di lavoro, alla gestione delle catture indesiderate e alla riduzione dell’impatto ambientale del comparto.
La scheda di sintesi chiarisce che l’intervento mira a rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti su basi più sostenibili, attraverso la promozione di condizioni favorevoli per un settore economicamente redditizio, competitivo e attrattivo.
In particolare, il sostegno del PN FEAMPA 2021-2027 finanzia investimenti diretti a promuovere la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di salute e sicurezza e quelle di stoccaggio del prodotto soggetto a obbligo di sbarco, nonché a sostenere infrastrutture nelle sale di vendita all’asta esistenti che valorizzino il ciclo di produzione, la qualità del prodotto sbarcato, la continuità della catena del freddo, la salubrità dei prodotti e l’eventuale valorizzazione delle catture indesiderate non destinate al consumo umano.
La misura punta inoltre a migliorare le condizioni di operatività degli addetti nelle sale di vendita all’asta esistenti, in termini di lavoro, salute e sicurezza, e ad accompagnare il settore verso una maggiore efficienza energetica, anche tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione dell’impronta di carbonio.
Area territoriale di attuazione
L’intervento riguarda il territorio della Regione Lazio, con riferimento alle aree su cui insistono flotte pescherecce e ai territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale nelle acque interne.
L’operazione deve quindi avere una ricaduta concreta sul territorio regionale e deve essere collegata a beni, strutture, imbarcazioni o infrastrutture operanti nell’ambito della pesca professionale laziale.
Soggetti beneficiari
Possono presentare manifestazione di interesse le imprese di pesca, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni di codice 1, 2, 3, 4, 7, 36, 47, 48, 54 e 55. Tuttavia, per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imprese di piccola pesca costiera e di pesca nelle acque interne.
Sono inoltre ammissibili i proprietari di imbarcazioni da pesca, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni di codice 1, 2, 3, 4, 36, 47, 48, 54 e 55. Anche in questo caso, per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono esclusi i proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera e di pesca nelle acque interne.
Rientrano tra i beneficiari anche gli armatori di imbarcazioni da pesca, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni di codice 1, 2, 3, 4, 36, 47, 48, 54 e 55, con la medesima esclusione per le operazioni 3, 4, 47, 48, 54 e 55 riferite alla piccola pesca costiera e alla pesca nelle acque interne.
Infine, possono presentare domanda le imprese che gestiscono sale per la vendita all’asta del pescato, limitatamente alle operazioni di codice 1, 2, 5, 7, 47 e 48.
La scheda di sintesi conferma che i destinatari principali sono imprese di pesca, proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca, comprese le acque interne, evidenziando però l’esclusione della piccola pesca costiera e della pesca nelle acque interne per alcune specifiche operazioni.
Definizione di piccola pesca costiera
Ai fini dell’Avviso, per piccola pesca costiera si intende l’attività di pesca praticata da pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza misurata in GT inferiore a 15, che non utilizzano attrezzi trainati secondo la definizione prevista dalla normativa europea richiamata dall’Avviso.
La definizione è rilevante perché alcune operazioni ammissibili non sono accessibili alla piccola pesca costiera o alla pesca nelle acque interne, mentre per la piccola pesca sono previste soglie di investimento differenti.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti
I richiedenti non devono rientrare nei casi di esclusione previsti dall’articolo 138, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 e nei casi di inammissibilità previsti dall’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1139.
Le imprese richiedenti devono applicare il CCNL di riferimento, se utilizzano personale dipendente, non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, devono essere iscritte alla Camera di Commercio, essere in possesso di partita IVA, risultare attive presso la Camera di Commercio con codice ATECO riferito alle attività di pesca o di asta del pescato e avere sede legale nel territorio della Regione Lazio.
Le imprese di pesca marittima devono inoltre essere iscritte nel registro delle imprese di pesca e possedere licenza di pesca in vigore. Le imprese di pesca nelle acque interne devono invece possedere licenza di pesca professionale di tipo A in vigore.
Dal punto di vista operativo, la verifica preliminare dei requisiti soggettivi è un passaggio essenziale, perché il bando è fortemente settoriale e non è rivolto genericamente a tutte le imprese del comparto agroalimentare, ma a operatori direttamente connessi alla pesca professionale o alle sale d’asta del pescato.
Requisiti di ammissibilità dell’operazione
Le operazioni devono concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 2021-2027, ricadere nelle aree ammissibili del territorio regionale e riguardare terreni, immobili, strutture o beni mobili registrati, come le imbarcazioni, dei quali il beneficiario dimostri la disponibilità al momento della domanda. La disponibilità può derivare da proprietà, affitto, concessione o altri titoli di possesso legalmente riconosciuti.
Se il richiedente non è proprietario dell’imbarcazione, deve essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario a realizzare l’intervento. Per gli investimenti a bordo di imbarcazioni da pesca marittima, il peschereccio deve avere svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell’istanza. Per le imprese di pesca nelle acque interne, tale requisito deve essere dimostrato tramite documentazione fiscalmente valida emessa per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti.
L’operazione non deve produrre in alcun modo un aumento della capacità di pesca del peschereccio. Inoltre, per il progetto presentato e per i singoli costi specifici, il beneficiario non deve avere ottenuto altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale o regionale.
Le domande che, a seguito dell’applicazione dei criteri di selezione, ottengono un punteggio inferiore a 40 punti non sono considerate ammissibili.
Operazioni attivabili
L’Avviso consente l’attivazione di diverse tipologie di operazioni, ciascuna collegata a specifiche finalità.
La prima operazione riguarda gli investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell’efficienza energetica. Sono finanziabili interventi per l’ottimizzazione dei consumi energetici, attrezzature a bordo volte a ridurre emissioni inquinanti o gas a effetto serra e investimenti per aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci, purché non venga compromessa la selettività degli attrezzi. Rientrano, ad esempio, interventi sull’idrodinamica dello scafo, come chiglie di rollio, prue a bulbo e antivegetativi atossici; interventi sul sistema di propulsione, come eliche a efficienza energetica e catalizzatori; interventi sulla riduzione dell’energia termica o elettrica, come sistemi di refrigerazione, isolamento termico e recupero del calore.
La seconda operazione riguarda gli investimenti in sistemi di energia rinnovabile, quali fotovoltaico, solare termico, idraulico ed eolico, nelle sale di vendita all’asta esistenti e a bordo dei pescherecci. Nel caso di imbarcazioni, possono essere riconosciuti investimenti quali elementi di propulsione a energia rinnovabile, vele, aquiloni, pale eoliche, turbine, pannelli solari, econometri, sistemi di gestione del combustibile, sistemi di monitoraggio, mantelli per migliorare la propulsione e generatori a efficienza energetica.
La terza operazione riguarda gli investimenti in apparecchiature di produzione a bordo, con particolare riferimento all’acquisto, installazione o realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio e altri sistemi per migliorare conservazione, selezione e stoccaggio della produzione. Tali interventi non possono comportare incremento della capacità di stoccaggio del peschereccio.
La quarta operazione riguarda gli investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori, mediante l’acquisto e l’installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio.
La quinta operazione riguarda gli investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco, con specifico riferimento alle sale per la vendita all’asta esistenti. Gli aiuti devono essere destinati a migliorare qualità, controllo e tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro. Rientrano anche investimenti finalizzati a facilitare l’osservanza dell’obbligo di sbarco delle catture indesiderate e alla valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato.
La settima operazione riguarda gli investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca presso le sale d’asta esistenti. Sono sostenute iniziative che favoriscono l’uso di sistemi informatici, codici a barre, scanner e contenitori dotati di microchip riportanti le informazioni previste dalla normativa europea. Gli investimenti possono riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica, o ecolabel, per i prodotti della pesca.
L’operazione 36 riguarda l’uso delle catture indesiderate. Il sostegno finanzia infrastrutture e attrezzature sia a bordo sia a terra per lo stoccaggio e la lavorazione delle catture indesiderate, con l’obiettivo di fornire valore economico a tali catture, senza creare un mercato redditizio delle stesse. L’uso deve essere limitato a finalità diverse dal consumo umano diretto, come farina di pesce, olio di pesce o cibo per animali domestici.
Le operazioni 47 e 48 finanziano rispettivamente hardware e software per tecnologie dell’informazione. Gli investimenti sono finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni, tenerli aggiornati su adempimenti e normative, acquisire dati a bordo dei pescherecci, anche meteo-marini e oceanografici, migliorare i processi di commercializzazione diretta e supportare attività di formazione a distanza.
L’operazione 54 riguarda gli investimenti in dispositivi di sicurezza. Sono ammissibili interventi a bordo che vadano oltre i requisiti previsti dal diritto nazionale o unionale e che non aumentino la stazza lorda dell’imbarcazione né la capacità di pesca. Rientrano, tra gli altri, zattere di salvataggio, sganci idrostatici, localizzatori satellitari, dispositivi individuali di galleggiamento, segnali di soccorso, sistemi di recupero uomo in mare, apparecchiature antincendio, porte tagliafuoco, rilevatori di gas, pompe e allarmi di sentina, comunicazioni radio e satellitari, protezioni sulle macchine, illuminazione di emergenza, videocamere e schermi di sicurezza. Sono ammissibili anche investimenti legati alla salute a bordo, come cassette di pronto soccorso, medicinali, dispositivi per cure urgenti, telemedicina, guide, manuali e campagne informative.
L’operazione 55 riguarda gli investimenti nelle condizioni di lavoro, tra cui parapetti, ringhiere, ripari del ponte, ammodernamento delle cabine, elementi per la sicurezza negli spazi comuni dell’equipaggio, attrezzature per ridurre la movimentazione manuale di carichi pesanti, vernici antiscivolo, dispositivi di protezione acustica e termica, abiti da lavoro, dispositivi di protezione individuale, segnali di emergenza, analisi e valutazione dei rischi, guide e manuali, veicoli collettivi per il trasporto destinati alla pesca dei molluschi verso i luoghi di prima vendita. Sono ammissibili anche interventi per migliorare le condizioni igieniche a bordo, come servizi igienico-sanitari, impianti di cucina, cambuse, depuratori per acqua potabile e attrezzature per la pulizia.
Dotazione finanziaria e importi ammissibili
La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a 300.000 euro. La dotazione potrà eventualmente essere integrata sulla base delle disponibilità del piano finanziario dell’Organismo Intermedio.
L’investimento massimo ammissibile ordinario è pari a 100.000 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile è pari a 10.000 euro. Per la piccola pesca costiera, l’investimento massimo ammissibile è pari a 20.000 euro e quello minimo a 5.000 euro. Per gli investimenti nelle aste ittiche, l’investimento massimo ammissibile è pari a 300.000 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile è pari a 10.000 euro.
La scheda di sintesi conferma tali valori: dotazione di 300.000 euro, investimento ordinario minimo 10.000 euro e massimo 100.000 euro, investimento per piccola pesca minimo 5.000 euro e massimo 20.000 euro, investimenti nelle aste ittiche minimo 10.000 euro e massimo 300.000 euro.
Misura del contributo pubblico
L’aliquota ordinaria del contributo pubblico è pari al 50% della spesa totale ammissibile. Sono previste, tuttavia, aliquote specifiche più elevate per determinate categorie di operazioni, secondo l’Allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/1139.
In particolare, è prevista un’aliquota del 75% per le operazioni intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco, quando finalizzate a migliorare infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca, allo scopo di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate. È prevista inoltre un’aliquota del 75% per le operazioni volte a migliorare salute, sicurezza e condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, ad eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 19.
Le operazioni connesse alla piccola pesca costiera possono arrivare al 100% della spesa ammessa. Possono inoltre arrivare al 100% le operazioni che soddisfano congiuntamente i criteri di interesse collettivo, beneficiario collettivo ed elementi innovativi. Le operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione possono beneficiare di un’aliquota del 75%, mentre le operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi possono beneficiare di un’aliquota del 60%.
Nel caso in cui ricorrano più condizioni, si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto prevista. Per le operazioni non rientranti nelle casistiche specifiche, si applica il tasso ordinario del 50%.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell’istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, purché sostenute dopo il 15 aprile 2025 e afferenti a operazioni non concluse alla data di presentazione dell’istanza, secondo quanto stabilito dall’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
Non possono comunque essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia stata presentata, a prescindere dal fatto che tutti i pagamenti siano stati effettuati.
Le categorie generali di spesa ammissibili riguardano l’acquisizione di beni e servizi, la locazione finanziaria e le spese generali. Per l’acquisto di beni materiali e servizi, il richiedente deve presentare preventivi afferenti ad almeno tre diversi operatori economici, salvo i casi in cui sia necessario presentare computo metrico o vi siano condizioni oggettive di esclusiva o unicità del fornitore. I preventivi devono essere in corso di validità, rilasciati da ditte qualificate e non riconducibili a un unico centro decisionale.
Sono espressamente individuate come ammissibili, tra le altre, le spese per acquisto e installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi, celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione del ghiaccio, sistemi per conservazione, selezione e stoccaggio della produzione, macchine per il trattamento del pescato, ristrutturazione e isolamento della stiva senza aumento della stazza e senza incremento della capacità di stoccaggio del pescato.
Sono inoltre ammissibili investimenti per infrastrutture e attrezzature a bordo e a terra connessi all’uso delle catture indesiderate, investimenti per migliorare la navigazione e il controllo dei consumi, attrezzature strumentali e tecnologiche, investimenti per ridurre emissioni e aumentare efficienza energetica, acquisto di macchinari e attrezzature, contenitori riutilizzabili per lo stoccaggio del pescato, impianti di rifornimento, opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti al progetto, impianti per stoccaggio e recupero dei rifiuti marini, programmi informatici, servizi e tecnologie per software e hardware, attrezzatura informatica specialistica, consulenza professionale per le attività di progetto e servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto entro il limite del 3% della spesa ammissibile al netto delle spese generali.
Le spese generali sono ammissibili fino a una percentuale massima del 12% dell’importo totale delle altre spese ammissibili. Il beneficiario può tuttavia optare per il riconoscimento delle spese generali in forma forfettaria, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, con un costo pari al 7% dei costi diretti ammissibili, senza necessità di produrre preventivi e documenti giustificativi in rendicontazione, fermo restando che le attività devono essere effettivamente eseguite e verificabili.
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, interessi passivi, operazioni escluse dall’ambito del Regolamento (UE) n. 2021/1139, deprezzamenti, passività, interessi di mora, perdite su cambi, commissioni e altri oneri finanziari. L’IVA non è ammissibile.
Non sono inoltre ammissibili le spese per delocalizzazione, il trasferimento di impianti da un’area a un’altra, le spese presentate oltre i termini di rendicontazione, le spese quietanzate dopo la scadenza dei termini, lavori o beni forniti da società controllate o collegate, industrializzazione di prototipi, adeguamenti a obblighi di legge, acquisto di arredi e attrezzature d’ufficio non direttamente connessi, opere di abbellimento e spazi verdi, manutenzione ordinaria, servizi continuativi o periodici connessi alla normale gestione d’impresa, consulenze ordinarie fiscali o legali, commesse interne, consulenze o prodotti forniti da soci, spese solo indirettamente funzionali al progetto, software non specialistico, spese di costituzione di prestiti, oneri finanziari, materiali di consumo ordinari, canoni demaniali, spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso pubbliche amministrazioni, operazioni materialmente concluse alla data della domanda e spese giustificate da documenti privi di CUP.
Questo punto è particolarmente rilevante in fase di costruzione del quadro economico, perché il bando richiede una stretta inerenza delle spese rispetto agli obiettivi dell’intervento e non consente di imputare costi generici o ordinari dell’attività aziendale.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di sostegno, che costituiscono manifestazione di interesse, devono essere inviate tramite PEC all’Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La scheda di sintesi precisa che, essendo l’Avviso pubblicato sul BURLazio n. 32, Supplemento n. 1, del 21 aprile 2026, la data ultima di presentazione delle domande è il 20 giugno 2026.
La pagina ufficiale della Regione Lazio conferma la scadenza al 20 giugno 2026 alle ore 23:59.
Le PEC da utilizzare sono quelle delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio:
Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Ufficio di Frosinone: adafrosinone@pec.regione.lazio.it
Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Ufficio di Latina: adalatina@pec.regione.lazio.it
Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Ufficio di Rieti: adarieti@pec.regione.lazio.it
Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro: adaroma@pec.regione.lazio.it
Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Ufficio di Viterbo: adaviterbo@pec.regione.lazio.it
La manifestazione di interesse deve riportare in oggetto la dicitura: “PN FEAMPA 2021/2027 – codice intervento 111302”. I documenti devono essere firmati e scansionati oppure firmati digitalmente e allegati al messaggio PEC in formato PDF.
Documentazione da presentare
La documentazione richiesta è articolata e richiede un’impostazione tecnico-amministrativa puntuale. Il richiedente deve presentare, in primo luogo, la manifestazione di interesse/domanda di sostegno predisposta secondo il modello allegato all’Avviso, con dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
È poi richiesta una relazione tecnica e descrizione del progetto, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto a idoneo albo professionale. La relazione deve illustrare obiettivi, programma dell’intervento, localizzazione, operazioni attivate, collegamento tra spese previste e operazioni, situazioni giuridiche relative alla disponibilità di aree, immobili o beni mobili registrati, autovalutazione dei criteri di selezione, indicatori di risultato, fattibilità dell’intervento, cronoprogramma e quadro economico.
Nel caso di investimenti a bordo per efficienza energetica, la relazione deve evidenziare come gli interventi migliorino l’idrodinamica dello scafo, il sistema di propulsione o consentano una riduzione dell’energia termica o elettrica. Per le operazioni 54 e 55, la relazione deve dichiarare che gli interventi vanno oltre i requisiti previsti dal diritto nazionale e unionale e che non aumentano la stazza lorda dell’imbarcazione. In caso di interventi su pescherecci, deve essere dichiarato che gli interventi non aumentano la capacità di pesca.
Per i progetti che prevedono impianti fotovoltaici, la relazione deve contenere informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche dell’impianto, sul rispetto delle disposizioni CEI, della marcatura CE, della disciplina sul fine vita dei moduli, sull’assenza di amianto sulle superfici interessate e sulla destinazione dell’energia prodotta esclusivamente al fabbisogno dell’infrastruttura peschereccia o collettiva.
Devono inoltre essere allegati, ove pertinenti, licenze di navigazione e pesca, licenze per la pesca professionale nelle acque interne, autorizzazioni dei proprietari per interventi su imbarcazioni o immobili di terzi, documentazione dei tre preventivi, incarichi professionali, documenti di bordo, titoli di disponibilità, layout dei macchinari e attrezzature, dichiarazioni sulle autorizzazioni necessarie, eventuali titoli abilitativi, dichiarazione di congruità dei costi, ultimi tre bilanci o dichiarazioni fiscali, dichiarazioni antimafia, dichiarazioni di non esclusione, dichiarazioni di veridicità degli elaborati e scheda di autovalutazione.
La scheda di sintesi rinvia espressamente all’articolo 11 dell’Avviso per la documentazione da allegare alla domanda.
Criteri di selezione
Le domande sono valutate secondo i criteri riportati nell’Allegato C dell’Avviso. Non sono considerate ammissibili le domande con punteggio di merito complessivo inferiore a 40 punti. In caso di parità di punteggio, si dà priorità alle domande presentate per prime.
I criteri si articolano in tre macro-aree: criteri trasversali, criteri specifici del richiedente, criteri qualitativi della proposta progettuale e criteri specifici delle operazioni attivate.
Tra i criteri trasversali rientrano la presenza femminile nella governance o nella forza lavoro e la minore età del rappresentante legale, dei componenti degli organi decisionali o della forza lavoro. Tra i criteri specifici del richiedente assumono rilievo, tra gli altri, la dimensione di PMI, la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, l’esperienza nell’inclusione sociale, la presenza di dipendenti con disabilità e la sede legale in Comuni ricadenti in Aree Marine Protette o Zone Natura 2000.
Tra i criteri qualitativi della proposta progettuale sono particolarmente rilevanti la coerenza con gli obiettivi dell’azione, il livello di innovazione tecnologica, la creazione di nuovi posti di lavoro per donne e giovani, le soluzioni per l’inclusione delle persone con disabilità, l’età dell’imbarcazione coinvolta, la capitalizzazione di attività già realizzate con fondi europei o nazionali e la complementarità con altri fondi o strategie.
Tra i criteri specifici delle operazioni attivate rilevano il numero di tipologie di operazioni attivate, gli investimenti per lo stoccaggio a bordo o a terra del prodotto soggetto a obbligo di sbarco, gli investimenti per migliorare qualità e sicurezza igienica, gli investimenti per sicurezza a bordo, condizioni di lavoro, ammodernamento delle sale d’asta, acquisizione di dati meteo-marini e oceanografici e miglioramento dell’efficienza energetica e decarbonizzazione.
Istruttoria, graduatoria e concessione
L’istruttoria viene effettuata presso le Aree Decentrate Agricoltura – ADA da Responsabili del procedimento appositamente incaricati. Il responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa o precisazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge n. 241/1990. In caso di richiesta di integrazioni o rettifiche, il procedimento si interrompe e riprende dopo la presentazione della documentazione richiesta.
La struttura competente in materia di fondi UE per la pesca, sulla base delle risultanze istruttorie, predispone la graduatoria regionale definitiva, contenente le domande ammissibili con relativo punteggio, spesa ammessa e contributo ammissibile, le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e le domande escluse con le relative motivazioni. La graduatoria viene approvata con provvedimento direttoriale e pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale.
Gli atti di concessione del sostegno sono emessi dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva regionale. L’atto di concessione viene notificato al beneficiario, che deve restituirlo controfirmato per accettazione.
Modalità di pagamento ed erogazione
Il pagamento delle spese deve avvenire con strumenti tracciabili. L’Avviso ammette, tra le modalità di pagamento, bonifico SEPA, Sepa Direct Debit, ricevuta bancaria, carta di credito o debito, assegno circolare non trasferibile e, per le spese ammesse dalla normativa sulla tracciabilità, assegno bancario o postale non trasferibile. Per ogni pagamento devono essere prodotti documenti idonei, quali contabile bancaria, estratto conto, ricevute, copia dell’assegno e dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
Per quanto riguarda l’erogazione, il bando rinvia all’Allegato E. Dalla documentazione dell’Avviso emerge che, per gli investimenti per i quali non sia stato richiesto anticipo, gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti quando l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile. Per gli investimenti per i quali sia stata erogata l’anticipazione, gli acconti possono essere richiesti quando l’investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.
Per investimenti con spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere un unico acconto. Per investimenti con spesa ammessa superiore a 100.000 euro, può richiedere due acconti. La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.
Tempi di esecuzione dei progetti
Il beneficiario deve comunicare all’Area Decentrata competente l’avvenuto inizio dei lavori entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
I progetti devono essere ultimati entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in cui l’intervento preveda anche la realizzazione di progetti strutturali su immobili, opere o impianti, gli interventi devono essere conclusi entro 12 mesi. Tali termini comprendono il completamento fisico delle opere, degli investimenti e degli acquisti, l’esecuzione dei pagamenti e l’acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l’esercizio dell’attività.
La domanda di saldo e la relativa documentazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del progetto.
Varianti e proroghe
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste alla struttura competente e corredate dalla documentazione tecnica necessaria, con indicazione delle motivazioni e quadro comparativo tra situazione originaria e situazione proposta. L’istruttoria deve concludersi entro un termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.
Le varianti possono essere concesse solo se l’iniziativa conserva la propria funzionalità complessiva, i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione e viene mantenuta la finalità originaria del progetto. La variante non può comportare aumento del contributo rispetto a quello determinato in sede di approvazione. Eventuali maggiori spese restano a carico del beneficiario.
Le richieste di proroga devono essere motivate, accompagnate da nuovo cronoprogramma e relazione tecnica sullo stato di realizzazione, e comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori. Può essere concessa una sola proroga, per un periodo non superiore a 4 mesi, salvo ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e cause non imputabili al richiedente.
Vincoli di stabilità, destinazione e alienabilità
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità al progetto approvato e a rispettare i vincoli di stabilità previsti dall’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. In particolare, per investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo deve essere restituito se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica la cessazione o il trasferimento dell’attività produttiva fuori dalla regione, un cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito o una modifica sostanziale che alteri natura, obiettivi o condizioni di attuazione dell’operazione.
Per gli investimenti che riguardano pescherecci, è prevista l’iscrizione del vincolo di non trasferibilità né reimmatricolazione al di fuori dell’Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale.
Qualora un impianto o macchinario oggetto di sostegno debba essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale, il beneficiario deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso l’atto di concessione, e lo spostamento può avvenire solo all’interno del territorio della Regione Lazio.
Obblighi del beneficiario
Il beneficiario deve rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, conservare la documentazione giustificativa per almeno cinque anni, consentire verifiche e sopralluoghi, assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, utilizzare il sostegno esclusivamente per gli scopi del progetto finanziato e rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contrattazione collettiva e ambiente.
Deve inoltre fornire tutti i dati necessari al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, realizzare opere e acquisti nei tempi previsti, rispettare il vincolo di destinazione, presentare la documentazione per stati di avanzamento o saldo, rispettare le condizioni di ammissibilità per tutto il periodo previsto e comunicare tempestivamente mutamenti nella rappresentanza legale, negli organi di amministrazione e controllo o nel socio di maggioranza.
Il mancato rispetto degli obblighi può comportare decadenza totale o parziale dal contributo.
Obblighi di pubblicità
I beneficiari devono riconoscere il sostegno dell’Unione europea all’operazione. Gli obblighi comprendono la pubblicazione di una breve descrizione dell’operazione sul sito web e sui canali social ufficiali, se esistenti, l’apposizione di una dichiarazione di sostegno dell’Unione sui documenti e materiali di comunicazione, l’esposizione di targhe o cartelloni permanenti per operazioni con investimento materiale superiore a 100.000 euro, oppure l’esposizione di almeno un poster formato A3 o display elettronico equivalente per operazioni di importo inferiore.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, possono essere applicate misure correttive e, in assenza di correzione, può essere soppressa fino al 3% del sostegno dei fondi all’operazione interessata.
Decadenza e rinuncia
La decadenza dal sostegno può essere totale o parziale e può derivare da rinuncia del beneficiario, irregolarità rilevate in fase istruttoria, controlli in loco, mancato rispetto degli obblighi, difformità rispetto al progetto approvato o perdita dei requisiti. L’ADA competente comunica le motivazioni della decadenza al beneficiario per eventuali controdeduzioni e, se confermate, adotta apposito atto di decadenza.
La rinuncia volontaria può essere presentata in qualsiasi momento, ma non è ammessa se l’ufficio istruttore ha già comunicato irregolarità, avviato il procedimento di decadenza o comunicato lo svolgimento di un controllo in loco. La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.