Regione Lazio - PN FEAMPA 2021-2027 - Azione 2

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INFORMATIVA TECNICA

REGIONE LAZIO

PN FEAMPA 2021/2027 – AZIONE 2

Obiettivo Specifico 2.2 – Codice Intervento 222202

Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura

Premessa e inquadramento generale

La Regione Lazio, nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027, ha approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo all’Azione 2 – Obiettivo Specifico 2.2 – Codice Intervento 222202, denominato “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”.

L’Avviso è stato approvato con Determinazione n. G04941 del 16 aprile 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32, Supplemento n. 1, del 21 aprile 2026. La misura rientra nel quadro del Regolamento (UE) n. 2021/1139, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, e del Regolamento (UE) n. 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi europei.

La finalità dell’Azione è sostenere la capacità produttiva e gestionale delle imprese operanti nei settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, anche mediante la promozione del lavoro in sicurezza per gli operatori del comparto. L’Avviso, quindi, non si limita a finanziare investimenti produttivi in senso stretto, ma intende favorire interventi capaci di migliorare contestualmente la competitività aziendale, le condizioni di lavoro, la sicurezza, l’igiene e la qualità dei processi produttivi.

È importante evidenziare che l’Avviso è strutturato come manifestazione di interesse. La presentazione della domanda consente di concorrere alla selezione delle proposte progettuali, ma la pubblicazione del bando non vincola automaticamente l’Amministrazione all’approvazione delle graduatorie né alla corresponsione del contributo richiesto. L’effettiva concessione resta subordinata allo stanziamento dei fondi nel bilancio regionale, all’approvazione della graduatoria e all’assunzione degli specifici impegni di spesa.

Finalità della misura

L’intervento è finalizzato a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché la trasformazione di tali prodotti, in coerenza con l’Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 2021/2027.

La misura sostiene investimenti diretti a migliorare la competitività e le condizioni di lavoro e sicurezza delle imprese attive nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e/o della commercializzazione dei propri prodotti mediante vendita diretta, con esclusione della vendita al dettaglio.

In particolare, il sostegno FEAMPA riguarda due macro-tipologie di intervento:

  • la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture;
  • l’acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e lavoro degli addetti.

Sono espressamente esclusi gli investimenti nelle aste, in quanto finanziabili con altro intervento. Questo elemento è rilevante perché distingue la presente Azione 2 dalla precedente misura FEAMPA relativa alle sale d’asta e agli investimenti collegati allo sbarco e alla valorizzazione del pescato.

Area territoriale di attuazione

L’Azione è diretta a investimenti da realizzare nel territorio della Regione Lazio. L’intervento deve quindi avere una localizzazione effettiva nel territorio regionale e riguardare impianti, infrastrutture, strutture produttive o beni funzionali all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura localizzati nel Lazio.

Soggetti beneficiari

Possono presentare manifestazione di interesse le Micro, Piccole e Medie Imprese – PMI, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. La categoria delle PMI comprende imprese che occupano meno di 250 persone e che presentano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. La piccola impresa è quella che occupa meno di 50 persone e presenta fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; la microimpresa è quella che occupa meno di 10 persone e presenta fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Dalla visura camerale deve essere possibile desumere, come attività primaria o secondaria, lo svolgimento di attività di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura ecc., oppure attività di pesca e acquacoltura.

Un elemento operativo particolarmente rilevante è che, qualora dalla visura camerale non risulti ancora lo svolgimento di una delle attività tipiche della trasformazione, il possesso di almeno una di tali attività può essere acquisito successivamente, ma deve risultare dalla visura dell’impresa al momento della prima richiesta di pagamento. In caso contrario, la domanda di pagamento sarà inammissibile.

La misura è quindi rivolta a imprese già operanti o intenzionate ad attivare concretamente attività di trasformazione e/o commercializzazione diretta dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, purché il relativo requisito camerale venga regolarizzato nei tempi previsti dal bando.

Piccola pesca costiera

L’Avviso richiama anche la definizione di piccola pesca costiera, rilevante ai fini delle soglie di investimento e dell’intensità di aiuto. Sono considerate imprese di piccola pesca costiera quelle che svolgono attività di pesca con pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza misurata in GT inferiore a 15, e che non utilizzano attrezzi trainati secondo la normativa europea richiamata dall’Avviso.

Questo aspetto assume rilievo perché per gli investimenti da parte delle imprese di piccola pesca sono previste soglie di investimento più contenute e una possibile intensità di aiuto fino al 100%, nei limiti e alle condizioni indicate dall’Avviso.

Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso al momento della presentazione della domanda di sostegno, salvo specifiche ipotesi di regolarizzazione previste dal bando.

In particolare, le imprese devono applicare i CCNL di riferimento, se utilizzano personale dipendente; non devono rientrare nei casi di esclusione previsti dall’articolo 138, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509; non devono essere destinatarie di sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato che comportano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001; non devono rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1139.

Sono inoltre rilevanti le condizioni ostative specifiche del settore pesca e acquacoltura, tra cui le infrazioni gravi alla normativa della Politica Comune della Pesca, la partecipazione allo sfruttamento, gestione o proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN, la commissione di reati ambientali e l’eventuale frode accertata nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA.

L’Avviso prevede che, se una delle situazioni ostative si verifica nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e i cinque anni successivi all’esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo FEAMPA deve essere recuperato dall’operatore.

Requisiti di ammissibilità dell’operazione

Le operazioni devono concorrere all’Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 2021/2027 e devono essere realizzate su terreni, immobili o strutture di cui il beneficiario dimostri la disponibilità al momento della presentazione della domanda. Tale disponibilità può derivare da proprietà, affitto, concessione o altri titoli di possesso legalmente riconosciuti.

All’atto della presentazione della domanda di pagamento del SAL o del saldo, il titolo di disponibilità deve avere una durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di stabilità. Se il titolo è costituito da concessione e non garantisce la durata sufficiente, il beneficiario deve presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello fornito dall’Amministrazione.

Non sono ammissibili le operazioni che, a seguito dell’applicazione dei criteri di selezione, ottengano un punteggio inferiore a 40 punti. Inoltre, per il progetto presentato e/o per i singoli costi specifici, il beneficiario non deve avere ottenuto altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale o regionale.

Operazioni attivabili

L’intervento può attivare una o più delle seguenti operazioni:

Operazione 54 – Investimenti in dispositivi di sicurezza

L’operazione promuove l’ammodernamento degli impianti mediante l’acquisto di macchinari e attrezzature per il miglioramento della sicurezza degli operatori del settore. L’Avviso richiama, a titolo esemplificativo, sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore. Sono ammissibili solo investimenti che vadano oltre i requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.

Operazione 55 – Investimenti nelle condizioni di lavoro

L’operazione sostiene l’ammodernamento degli impianti mediante investimenti diretti a migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute e l’igiene degli addetti. Sono richiamate, ad esempio, strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di ricovero. Anche in questo caso, sono ammissibili solo investimenti che vadano oltre i requisiti minimi previsti dal diritto unionale o nazionale.

Operazione 66 – Investimenti produttivi

L’operazione è finalizzata al miglioramento della competitività delle attività del settore della pesca e dell’acquacoltura. Sostiene investimenti produttivi mediante l’ammodernamento di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti che contribuiscano a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; migliorino sicurezza, igiene, salute e condizioni di lavoro; sostengano la trasformazione delle catture di pesce commerciale non destinabili al consumo umano; riguardino la trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività principali; riguardino la trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica; oppure portino alla realizzazione di prodotti, processi, sistemi di gestione o sistemi organizzativi nuovi o migliorati.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a 1.000.000 euro. L’Avviso precisa che tale dotazione potrà eventualmente essere integrata sulla base delle disponibilità del piano finanziario dell’Organismo Intermedio.

L’investimento ordinario ammissibile deve essere compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 1.000.000 euro. Per gli investimenti da parte delle imprese di piccola pesca, l’investimento minimo ammissibile è pari a 5.000 euro, mentre l’investimento massimo ammissibile è pari a 50.000 euro.

Misura del contributo pubblico

L’aliquota ordinaria del contributo pubblico è pari al 50% della spesa totale ammissibile.

Sono tuttavia previste aliquote specifiche più favorevoli in funzione della categoria dell’operazione e del beneficiario. In particolare:

  • per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, solo per progetti presentati da imprese di piccola pesca, l’aliquota può arrivare al 100%;
  • per le operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, l’aliquota può arrivare al 75%;
  • per le operazioni di sostegno all’acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI, l’aliquota è pari al 60%;
  • per le operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi, l’aliquota è pari al 60%.

Nel caso in cui ricorrano più condizioni tra quelle previste, si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto, secondo quanto previsto dall’articolo 41 del Regolamento (UE) n. 2021/1139. Per le operazioni non rientranti nelle casistiche specifiche, si applica il tasso ordinario del 50%.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell’istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, purché sostenute dopo l’11 novembre 2025 e riferite a operazioni non concluse alla data di presentazione della domanda, secondo quanto stabilito dall’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Non possono comunque essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento, anche se non tutti i pagamenti risultano effettuati.

Le categorie generali di spesa ammissibili sono:

  • esecuzione di lavori;
  • acquisizione di beni e servizi;
  • locazione finanziaria;
  • spese generali.

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni di codice 55 e 66, se coerenti con l’operazione e nei limiti degli importi previsti dalla Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio vigente al momento della pubblicazione del bando. Per le voci non incluse nella tariffa regionale sono ammissibili i cosiddetti “Nuovi Prezzi”, purché supportati da apposita analisi prezzi asseverata dal tecnico progettista.

Per l’acquisizione di beni e servizi, i beni devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni. Di norma, per l’acquisto di beni materiali e servizi è richiesta la presentazione di tre preventivi rilasciati da tre diversi operatori economici, salvo i casi in cui sia possibile ricorrere al prezziario regionale oppure sussistano condizioni documentabili di privativa industriale, esclusiva o unicità del fornitore.

Sono ammissibili, tra le altre, spese per attrezzature, macchinari, dispositivi di sicurezza e impianti specialistici finalizzati a migliorare sicurezza, igiene, salute e condizioni di lavoro. L’Avviso richiama espressamente apparecchiature antincendio, allarmi, estintori, coperte antifiamma, rivelatori d’incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco, rilevatori di gas, sistemi d’allarme antigas, protezioni sulle macchine, illuminazione di emergenza, videocamere e schermi di sicurezza, cassette di pronto soccorso, dispositivi per cure urgenti, attrezzature per diminuire la movimentazione manuale dei carichi, vernici antiscivolo, dispositivi di protezione acustica e termica, abiti da lavoro, DPI, segnali di emergenza e allarme.

Per l’operazione 66 sono ammissibili macchinari e attrezzature per il commercio, quando questo formi parte integrante dell’impresa di pesca e acquacoltura, ovvero per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti. Rientrano, ad esempio, macchine per lavaggio e sterilizzazione delle attrezzature, banconi refrigerati, bilance di precisione, macchine per il ghiaccio, tavoli di sezionamento, contenitori utilizzati nel ciclo di lavorazione, carrelli, nastri trasportatori, celle frigo di pronta installazione, coltelli per sezionamento e filettatura, bollitori, macchine per sottovuoto, vasche di lavaggio, celle di affumicamento, essiccatoi, macchine filettatrici, tritatrici, macchine per imballaggio e confezionamento, macchinari per etichettatura, mezzi e attrezzature per il trasporto dei prodotti ittici e automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero.

Sono inoltre ammissibili investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche, programmi informatici necessari alla realizzazione dell’intervento, servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software e hardware, attrezzatura informatica specialistica, studi di fattibilità, opere impiantistiche strettamente inerenti al progetto, consulenze professionali e servizi collegati alla realizzazione del progetto.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, fino a una percentuale massima del 12% dell’importo totale delle altre spese ammissibili.

Rientrano tra le spese generali, a titolo esemplificativo, consulenza tecnica e finanziaria, spese per la predisposizione dell’istanza, consulenze legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, spese per contabilità o audit se direttamente connesse all’operazione, garanzie, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, esecuzione e collaudo di opere, impianti e linee di lavorazione.

Il beneficiario può optare per il riconoscimento delle spese generali in forma forfettaria ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. In tal caso, può essere riconosciuto un costo pari al 7% dei costi diretti ammissibili, senza necessità di produrre preventivi e documenti giustificativi in rendicontazione, fermo restando che le attività devono essere effettivamente eseguite e verificabili.

Locazione finanziaria

La spesa per locazione finanziaria è ammissibile nel caso in cui il beneficiario sia l’utilizzatore del bene. I canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata o documento contabile equivalente, costituiscono spesa ammissibile. Tuttavia, in caso di contratti con clausola di riacquisto o durata minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili tributi, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi e altri costi connessi al contratto.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, deprezzamenti, passività, interessi di mora, perdite sul cambio, commissioni e altri oneri per operazioni finanziarie. L’IVA non è ammissibile, salvo le specifiche eccezioni previste in fase di rendicontazione nei casi in cui sia dimostrato che non è recuperabile.

Non sono inoltre ammissibili le spese per delocalizzazione, il trasferimento di impianti da un’area a un’altra, le spese non rientranti nelle categorie dell’Azione, le spese presentate oltre i termini di rendicontazione, le spese quietanzate oltre i termini, i lavori, beni e servizi forniti da società controllate o collegate o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, l’industrializzazione di prototipi e progetti sviluppati, gli adeguamenti a obblighi di legge, l’acquisto di arredi e attrezzature d’ufficio diverse da quelle di laboratorio, le attrezzature informatiche e software usati dalle strutture amministrative o contabili dell’impresa, opere di abbellimento e spazi verdi, manutenzioni ordinarie, riparazioni, servizi continuativi o periodici, consulenze fiscali ordinarie, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, commesse interne, consulenze, servizi e prodotti forniti da soci, opere provvisorie non direttamente connesse al progetto, software non specialistico, spese di costituzione di prestiti, oneri finanziari, materiali di consumo ordinari, canoni demaniali, spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso pubbliche amministrazioni, operazioni materialmente concluse alla data della domanda e documenti di spesa sprovvisti di CUP.

Dal punto di vista operativo, questo significa che il progetto deve essere costruito con spese strettamente inerenti, tecnicamente motivate, documentate e riconducibili alle operazioni 54, 55 e 66. Non è sufficiente inserire costi genericamente collegati all’attività d’impresa: occorre dimostrare la coerenza funzionale con l’obiettivo di competitività, sicurezza, igiene, salute, condizioni di lavoro o trasformazione/commercializzazione dei prodotti ittici.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di sostegno, che costituiscono manifestazione di interesse, devono essere inviate alla Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Sistema dei Controlli, tramite PEC all’indirizzo:

agricontrollo@pec.regione.lazio.it

La domanda deve essere inviata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Poiché l’Avviso è stato pubblicato sul BURL Lazio n. 32, Supplemento n. 1, del 21 aprile 2026, la data ultima di presentazione è il 20 giugno 2026. La pagina ufficiale della Regione Lazio conferma la scadenza al 20 giugno 2026, ore 23:59.

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura:

“PN FEAMPA 2021/2027 – Domanda di sostegno – Azione 2 – Codice intervento 222202”

I documenti devono essere firmati e scansionati oppure firmati digitalmente e allegati al messaggio PEC in formato PDF. Gli importi delle domande di sostegno devono essere arrotondati all’euro inferiore.

Documentazione da presentare

La documentazione richiesta è particolarmente articolata e deve essere predisposta con attenzione. L’Avviso prevede, tra gli allegati e i documenti principali:

  • la domanda di sostegno, redatta secondo il modello Allegato 1;
  • la relazione tecnica dettagliata del progetto, redatta secondo l’Allegato 2 e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto a idoneo albo professionale;
  • la documentazione relativa all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione;
  • i titoli di disponibilità, debitamente registrati, dei terreni, immobili, strutture e specchi acquei oggetto di intervento;
  • la dichiarazione del proprietario, se immobili o impianti sono di proprietà di terzi, con assenso all’esecuzione delle opere e all’iscrizione dei vincoli;
  • gli elaborati grafici ex ante ed ex post, in caso di costruzione o ristrutturazione;
  • il layout dei macchinari e delle attrezzature, distinguendo situazione preesistente e situazione post-intervento;
  • la dichiarazione di congruità dei costi, corredata da preventivi e documentazione comprovante richiesta e trasmissione;
  • gli ultimi tre bilanci approvati e depositati, oppure, in assenza di obbligo di deposito, le ultime tre dichiarazioni fiscali e le ultime tre dichiarazioni annuali IVA, salvo il caso di aziende di nuova costituzione;
  • la dichiarazione relativa alle autorizzazioni, nulla osta, licenze, VIA o altri titoli abilitativi necessari;
  • eventuali autorizzazioni già perfezionate o richieste in itinere;
  • la dichiarazione d’impegno relativa alla VIA, ove pertinente;
  • la documentazione antimafia per i soggetti rilevanti;
  • la dichiarazione ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2021/1139;
  • la dichiarazione sulla veridicità degli elaborati;
  • la scheda di autovalutazione.

Il modello di domanda conferma, inoltre, che il richiedente deve indicare se l’intervento verrà realizzato all’interno di un impianto già identificato da codice aziendale oppure, se l’impianto non ne è ancora dotato, deve impegnarsi a comunicarlo prima della richiesta di SAL o saldo. In tale ultimo caso, la domanda di pagamento del SAL o saldo dovrà essere accompagnata da garanzia fideiussoria.

Relazione tecnica

La relazione tecnica rappresenta uno degli elementi centrali della candidatura. Deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal rappresentante legale del richiedente.

L’Allegato 2 richiede di descrivere l’impresa, con riferimento agli ultimi tre anni di fatturato, numero di addetti, bilancio annuo, indirizzo produttivo, campi di attività, collegamenti e associazioni ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e della Raccomandazione 2003/361/CE. Deve inoltre essere descritto il progetto, indicando interventi da realizzare, obiettivi da conseguire, motivazioni, situazione produttiva iniziale e risultati attesi.

La relazione deve indicare l’ubicazione dell’intervento nel territorio regionale e le situazioni giuridiche che presiedono alla disponibilità di aree o immobili. Deve inoltre contenere una descrizione dell’autovalutazione in applicazione dei criteri di selezione, con dimostrazione dei punteggi richiesti, indicatori di risultato, indicatori ambientali, fattibilità dell’intervento, cronoprogramma, quadro economico, ripartizione secondo nomenclatura SIGEPA, eventuale computo metrico estimativo, documentazione fotografica e allegati tecnici.

Dal punto di vista consulenziale, la relazione tecnica non deve essere un semplice riepilogo descrittivo degli acquisti, ma deve dimostrare in modo puntuale il nesso tra investimenti, obiettivi dell’Azione, miglioramento competitivo, sicurezza, condizioni di lavoro, sostenibilità, innovazione e capacità dell’impresa di realizzare e mantenere l’intervento.

Criteri di selezione e punteggio minimo

Le domande sono selezionate sulla base di una griglia di criteri articolata in criteri trasversali, criteri specifici del richiedente, criteri qualitativi della proposta progettuale e criteri specifici delle operazioni attivate. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti. Non sono considerate ammissibili le domande con punteggio di merito complessivo inferiore a 40 punti. A parità di punteggio, viene data priorità alle domande presentate per prime.

Tra i criteri trasversali rientrano la presenza femminile nella governance o nella forza lavoro e la minore età del rappresentante legale, degli organi decisionali o della maggioranza della forza lavoro. Tra i criteri specifici del richiedente, assume peso molto rilevante la qualifica dimensionale di PMI: microimpresa, piccola impresa o media impresa. La scheda di autovalutazione attribuisce a tale criterio un peso pari a 27 punti, con coefficiente massimo per le microimprese, leggermente inferiore per le piccole imprese e ulteriormente ridotto per le medie imprese.

Ulteriori criteri riguardano il possesso della certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, l’esperienza nel campo dell’inclusione sociale, la presenza di dipendenti con disabilità, il possesso di certificazioni di prodotto o processo e il fatto che il richiedente sia rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso il progetto, avviano attività di commercializzazione diretta e/o trasformazione all’interno della stessa impresa.

Tra i criteri qualitativi rilevano soprattutto la coerenza del progetto con gli obiettivi dell’Azione, con peso pari a 23 punti, e il livello di innovazione tecnologica, calcolato come rapporto tra costo degli investimenti innovativi e costo totale dell’intervento, con peso pari a 10 punti. Sono inoltre considerati nuovi posti di lavoro per donne e giovani, azioni di inclusione sociale, capitalizzazione di attività cofinanziate da fondi europei o nazionali e sinergia con altri fondi o strategie.

Tra i criteri specifici delle operazioni attivate assumono rilievo il numero di tipologie di operazioni attivate, gli interventi a diversi stadi della filiera, gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori e gli investimenti in attrezzature tecnologiche per l’acquisizione e digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti.

Istruttoria, ammissibilità e valutazione

L’istruttoria della domanda si avvia dalla data di ricevimento della stessa. La Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste individua la commissione incaricata dell’istruttoria e, per ogni progetto, il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

Il Responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa o precisazioni, comprese dichiarazioni, rettifiche di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. In caso di richiesta di integrazione, il procedimento si interrompe e riprende dopo la presentazione della documentazione richiesta. I termini per la chiusura del procedimento sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.

La fase di ammissibilità verifica tempi e modalità di presentazione, completezza della domanda e della documentazione, conformità delle autodichiarazioni, rispondenza agli obiettivi dell’Avviso, caratteristiche tecnico-economiche del progetto, coerenza delle attività, coerenza delle voci di spesa, requisiti di PMI, DURC, pendenze fiscali, documentazione antimafia, duplicazioni del finanziamento, casellario giudiziale, infrazioni e sanzioni amministrative dipendenti da reato.

La valutazione consiste nell’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione. I punteggi devono essere espressamente dichiarati dal richiedente nella scheda di autovalutazione e devono essere dimostrati nella documentazione allegata. Se il beneficiario omette l’indicazione del punteggio per un criterio, tale punteggio sarà considerato pari a zero. Se il punteggio autoattribuito è superiore a quello verificato in istruttoria, verrà attribuito il punteggio effettivamente verificato.

Graduatoria e concessione

A seguito della valutazione delle domande ammissibili, viene predisposta la graduatoria regionale definitiva, contenente l’elenco delle domande ammissibili con relativo punteggio, spesa ammessa e contributo ammissibile, le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e le domande escluse con motivazione. La graduatoria è approvata con provvedimento direttoriale e pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale.

Gli atti di concessione del sostegno sono emessi dalla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva regionale. L’atto di concessione viene notificato al beneficiario, che lo restituisce controfirmato per accettazione.

Modalità di pagamento delle spese

Per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese, il beneficiario può utilizzare strumenti tracciabili, tra cui bonifico SEPA, Sepa Direct Debit, ricevuta bancaria, carta di credito o debito, assegno circolare non trasferibile e assegno bancario o postale nei casi ammessi dalla normativa sulla tracciabilità.

Per ogni pagamento devono essere prodotti i documenti giustificativi previsti: contabile bancaria, estratto conto, ricevute, copia dell’assegno, documentazione del movimento finanziario e dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Le liberatorie devono riportare gli elementi salienti della fattura, il numero di bonifico o CRO e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Modalità di erogazione del contributo

Il beneficiario può richiedere l’erogazione del contributo tramite:

  • anticipo;
  • acconti per stato di avanzamento lavori;
  • saldo.

L’anticipo può essere richiesto previa presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell’anticipo richiesto. L’anticipo non può superare il 40% dell’importo totale dell’aiuto ammesso per una determinata operazione.

Per gli investimenti per i quali non sia stato richiesto anticipo, gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti quando l’investimento presenta uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile. Se invece è stata erogata l’anticipazione, gli acconti possono essere richiesti quando l’investimento presenta uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

Per investimenti con spesa ammessa inferiore o pari a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere un unico acconto; per investimenti con spesa ammessa superiore a 100.000 euro, può richiedere due acconti. La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il saldo è erogato previa domanda di pagamento presentata entro 30 giorni dalla conclusione del cronoprogramma previsto nel provvedimento di concessione. La liquidazione del saldo è subordinata all’espletamento dei controlli e all’entrata in funzione del progetto o delle opere oggetto di contributo.

Tempi di esecuzione del progetto

Il beneficiario deve comunicare l’avvenuto inizio dei lavori entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. L’avvio dei lavori deve essere attestato mediante apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, conforme all’Allegato 11.

I progetti devono essere ultimati entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo. Se l’intervento riguarda anche la realizzazione di progetti strutturali, opere e impianti, il termine di conclusione è pari a 12 mesi. Tali termini comprendono il completamento fisico delle opere, degli investimenti e degli acquisti, l’esecuzione dei relativi pagamenti e l’acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l’esercizio dell’attività.

La domanda di saldo e la relativa documentazione devono essere prodotte entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del progetto.

Varianti e proroghe

Sono considerate varianti in corso d’opera, tra le altre, il cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, il cambio della localizzazione dell’investimento, le modifiche del quadro economico originario e le modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate. Le varianti devono essere preventivamente richieste alla struttura competente e corredate dalla documentazione tecnica necessaria.

Le varianti possono essere concesse solo se l’iniziativa conserva la propria funzionalità complessiva, se i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione e se viene mantenuta la finalità originaria del progetto. La variante non può comportare aumento del contributo concesso; eventuali maggiori spese restano a carico del beneficiario.

Le richieste di proroga devono essere debitamente motivate e trasmesse entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori. Può essere concessa una sola proroga, per un periodo non superiore a 4 mesi, salvo ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e cause non imputabili al richiedente.

Vincoli di stabilità e destinazione

Il beneficiario deve rispettare il vincolo di stabilità previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Il contributo pubblico relativo a un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi deve essere restituito se, entro cinque anni dal pagamento finale, si verifica la cessazione o il trasferimento dell’attività produttiva fuori dalla regione, un cambio di proprietà dell’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito o una modifica sostanziale che alteri natura, obiettivi o condizioni di attuazione dell’operazione.

Qualora un impianto o macchinario oggetto di sostegno debba essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso l’atto di concessione. Lo spostamento può avvenire solo all’interno del territorio della Regione che ha erogato il sostegno.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve realizzare l’iniziativa in conformità al progetto approvato e rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale. Deve consentire verifiche e sopralluoghi, assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contrattazione collettiva e ambiente, utilizzare il sostegno in conformità agli scopi del progetto finanziato e fornire tutti i dati necessari al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Deve inoltre realizzare opere, acquistare dotazioni e servizi, effettuare pagamenti e rendicontare le spese nei tempi stabiliti, conservare la documentazione giustificativa per almeno cinque anni e comunicare tempestivamente eventuali mutamenti negli incarichi di rappresentante legale, consigliere di amministrazione, revisore, organi di amministrazione e controllo o socio di maggioranza.

Obblighi di pubblicità

I beneficiari devono riconoscere il sostegno dell’Unione europea all’operazione. Gli obblighi comprendono la pubblicazione, sul sito web e sui canali social ufficiali se esistenti, di una breve descrizione dell’operazione, con finalità, risultati e indicazione del sostegno finanziario ricevuto dall’Unione; l’apposizione di una dichiarazione visibile sui documenti e materiali di comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione; l’esposizione di targhe o cartelloni permanenti per operazioni con costo totale superiore a 100.000 euro; oppure, per le operazioni sotto tale soglia, l’esposizione di almeno un poster formato A3 o display elettronico equivalente.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, e in assenza di azioni correttive, può essere soppressa fino al 3% del sostegno dei fondi all’operazione interessata.

Decadenza, recesso e rinuncia

In fase successiva all’ammissione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza totale o parziale dal sostegno. La decadenza può derivare da rinuncia del beneficiario, da irregolarità rilevate in fase istruttoria, da controlli in loco o dal mancato rispetto degli obblighi previsti dall’Avviso e dall’atto di concessione.

Il recesso dagli impegni assunti, inteso come rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni, può essere presentato dal beneficiario al competente ufficio istruttore. Tuttavia, non è ammessa la rinuncia se l’ufficio istruttore ha già comunicato irregolarità, se è stata avviata la procedura di decadenza o se è stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco. La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

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