Nome dell’Avviso e Programma di provenienza
Avviso: Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare». (22A03720)
Avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”
Programma: PNRR
Tipologia di Richiedenti/ Beneficiari
Sono soggetti beneficiari:
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’avviso da emanarsi ai sensi dell’art. 13 dell’avviso;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attivita’ di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Data di apertura/ scadenza della presentazione della domanda
Data di apertura: 27/09/2022 (ore 12)
Data di chiusura: 27/10/2022 (ore 12) (Procedura a sportello)
Valore Progettuale Minimo e massimo
Non indicati
Percentuale di cofinanziamento
Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:
- Costruzione o miglioramento di beni immobili:
Regioni meno sviluppate: 50% – Altre Regioni: 40% - Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato:
Regioni meno sviluppate: 50% – Altre Regioni: 40% - Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali:
Regioni meno sviluppate: 50% – Altre Regioni: 40% - Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità:
Regioni meno sviluppate: 50% – Altre Regioni: 40%.
Le aliquote di aiuto su indicate possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
– i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
– gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
– gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli:
- Costruzione o miglioramento di beni immobili:
Regioni meno sviluppate: 50% – Altre Regioni: 40% - Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato:
Regioni meno sviluppate: 50% – Altre Regioni: 40% - Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità:
Regioni meno sviluppate: 50% – Altre Regioni: 40% - Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali:
Regioni meno sviluppate: 50% – Altre Regioni: 40%
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014:
30% dei costi ammissibili (cfr. Tabella 3A dell’allegato A).
L’intensità di aiuto può essere aumentata di:
– 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
– 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
– 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.
Limiti inferiore e superiore di Cofinanziamento
Limite superiore per singola proposta: 750.000,00 Euro
Ogni singolo soggetto beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva comunque non superiore ad 1.000.000,00 Euro.
Descrizione Sintetica
Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura «Parco agrisolare», missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
L’investimento persegue l’obiettivo di creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al punto (143) degli orientamenti.
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo e’ quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacita’ produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica e’ consentita nella rete purche’ sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attivita’ dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalita’ nell’ambito dell’attivita’ agrituristica. Unitamente a tale attivita’, possono essere eseguiti uno o piu’ dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformita’ alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovra’ descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovra’ dare conto delle modalita’ di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di aerazione dovra’ essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonche’ al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell’avviso da emanarsi in conformita’ alle previsioni dell’art. 13.
Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le spese ammissibili, la forma e l’intensita’ delle agevolazioni, le modalita’ concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare danno significativo», i termini e le modalita’ per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione (anche al fine di favorire l’accesso delle aziende agricole di produzione primaria alla misura del presente decreto), le modalita’ per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche’ ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di cui all’art. 13 del presente avviso.
I Provvedimenti forniscono inoltre al soggetto attuatore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalita’:
a) per garantire il pieno rispetto dei target e del cronoprogramma della misura;
b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti;
c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonche’ per garantire l’assenza di doppio finanziamento;
d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;
e) per la rendicontazione del contributo al conseguimento di milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;
f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.
Documentazione richiesta
Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000 e resa disponibile dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore (il modello è presente in Allegato 2);
– documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore, in corso di validità; – relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1;
– visura catastale degli immobili oggetto di intervento da cui sia possibile desumere l’inquadramento catastale del sito di installazione, nonché le informazioni necessarie al fine di stabilire la strumentalità del fabbricato all’attività agricola (annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni);
– planimetria degli immobili oggetto di installazione dell’impianto fotovoltaico con la rappresentazione in pianta del/dei fabbricato/i interessato/i, con eventuali particolari costruttivi atti a dettagliare esaustivamente le modalità esecutive dell’intervento;
– schema elettrico unifilare di progetto redatto da professionista abilitato, con la rappresentazione dei componenti principali del generatore fotovoltaico (stringhe, inverter, trasformatori, etc.) e riportante l’eventuale indicazione di porzioni esistenti di impianto (progetto di potenziamento), i principali tracciati elettrici, le derivazioni dei carichi elettrici, i servizi ausiliari, l’esatto posizionamento elettrico del sistema di accumulo e/o del dispositivo di ricarica (ove previsti), apparati di protezione installati, apparecchiature di misura per la contabilizzazione dell’energia elettrica. Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, in relazione al rispetto delle disposizioni del CEI e delle migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari
– dossier fotografico ante operam costituito da almeno 5 fotografie che, con diverse inquadrature, mostrino in modo completo lo stato dei luoghi del sito, i fabbricati interessati dall’intervento e il quadro di insieme in cui si inseriscono;
– bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell’energia elettrica intestata al Soggetto Beneficiario, afferente al punto di prelievo (POD) dell’impresa agricola per il proprio fabbisogno energetico, compreso quello familiare, in cui siano riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare, secondo quanto riportato al paragrafo 4.2;
– relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell’azienda in energia elettrica equivalente, con allegata la documentazione comprovante la quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo (fatture di acquisto riconducibili all’intero anno solare di riferimento), secondo quanto riportato al paragrafo 4.2 (ove applicabile per le aziende ricomprese nella Tabella 1A o 2A dell’Allegato A del Decreto);
– attestazione CENSIMP dell’impianto esistente, scaricabile dal sistema Gaudì di Terna (ove disponibile);
– report PDF generato dal sito PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) e redatto secondo le istruzioni riportate al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo, riferito al sito dell’intervento e completo di tutte le sue pagine, come reso disponibile dal portale PVGIS;
– documento attestante lo scenario controfattuale, ovvero copia della simulazione, in formato .xls, effettuata tramite il “Simulatore dello scenario controfattuale“, secondo quanto riportato al paragrafo 4.7 (esclusivamente per le grandi imprese ricomprese nelle Tabelle 1A o 2A dell’Allegato A del Decreto);
– altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti tali da poter fornire elementi utili per la valutazione della Proposta.
Qualora il Soggetto Beneficiario intenda richiedere il contributo per un progetto che prevede anche la realizzazione di uno o più interventi complementari, è necessario allegare, altresì, la seguente documentazione:
– dossier fotografico della copertura in amianto ante operam (da allegare in caso di rimozione dell’eternit/amianto), costituito da almeno 5 fotografie, con inquadrature di dettaglio del fabbricato interessato dall’intervento e destinato a ospitare l’impianto fotovoltaico, comprovanti la presenza di eternit o amianto in copertura, ovvero un dossier fotografico della copertura esistente (da allegare in caso di interventi di isolamento termico e/o areazione), costituito da almeno 5 fotografie, con inquadrature del fabbricato destinato a ospitare l’impianto fotovoltaico e inquadrature ravvicinate del tetto esistente e dell’interno dei locali in corrispondenza della copertura;
– relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto, timbrata e firmata da un professionista abilitato;
– elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di intervento che rappresenti in pianta, prospetto e sezioni le superfici interessate e i particolari costruttivi relativi ai diversi interventi in progetto. In particolare, è necessario allegare elaborati grafici quotati tali da rappresentare graficamente, in una scala adeguata, le caratteristiche costruttive di ogni intervento realizzato (es. stratigrafia del tetto, sistemi di evacuazione dell’aria);
– dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario, conformemente al modello scaricabile dal Portale e presente in Allegato 3: Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH;
– attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam, da allegare per interventi di coibentazione e/o areazione su fabbricati per i quali sussistano le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall’obbligo di presentazione dell’attestato di prestazione energetica, ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell’edificio, è possibile allegare una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale. 31 Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852
Punti di attenzione
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacita’ di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarita’ contributiva, attestata da documento unico di regolarita’ contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita’ aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta’, cosi’ come definita all’art. 2, punto 18 del regolamento GBER.
Area di Cooperazione
Italia
Partenariato
Gli imprenditori agricoli possono presentare la domanda in forma individuale o societaria
Tipo di Finanziamento
Contributo a fondo perduto
Risorse complessive
1.500.000.000.,00 Euro per gli anni dal 2022 al 2026.
Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, e’ destinata alla realizzazione di interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, nelle forme di cui all’allegato A, tabella 1A, del decreto. La restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, e’ destinata alla realizzazione di interventi realizzati da aziende agricole attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli nelle forme di cui all’allegato A, tabelle 2A e 3A, del decreto.
Link Bando:
Avviso: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/28/22A03720/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486 (Avviso e regolamento operativo)