Nome dell’Avviso e Programma di provenienza
Avviso: Decreto 30 settembre 2021 e Decreto 24 novembre Ministero Sviluppo Economico
Programma: PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per
l’occupazione”, intervento1.2 “Creazione di imprese femminili”
Tipologia di Richiedenti/ Beneficiari
Capo II del decreto del 30 settembre 2021 (Incentivi per la nascita di imprese femminili):
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo:
- Le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
- Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese richiesto ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere in possesso unicamente della partita I.V.A., aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l’esercizio dell’attivita’ professionale interessata, nonche’ il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, ove compatibili e ferme restando le specifiche modalita’ di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attivita’ esercitate.
- Persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile. In tal caso, l’ammissione alle agevolazioni e’ subordinata alla trasmissione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa o, in caso di avvio di attivita’ libero professionali, l’apertura della partita I.V.A., entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’art. 15, comma 10. Nel caso in cui le predette persone fisiche non dimostrino il possesso dei requisiti nei termini indicati, la domanda di agevolazione e’ considerata decaduta.
Capo III del decreto del 30 settembre 2021 (Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili):
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo:
- le imprese femminili, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera a), devono essere in possesso unicamente della partita I.V.A., aperta da almeno dodici mesi, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l’esercizio dell’attivita’ professionale interessata, nonche’ il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, ove compatibili e ferme restando le specifiche modalita’ di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attivita’ esercitate.
Data di apertura/ scadenza della presentazione della domanda
Data di apertura: L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.
Data di chiusura: Procedimento a sportello
Valore Progettuale Minimo e massimo
Incentivi per la nascita di imprese femminili.
Valore massimo: 250.000,00 Euro
Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
Valore massimo: 400.000,00 Euro
Percentuale di cofinanziamento
Incentivi per la nascita di imprese femminili.
- per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 euro: 80%.
Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o un’attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili e’ elevata al 90%.
- per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 euro e fino a 250.000,00 euro: 50%.
Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
80%
Per le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi e da non piu’ di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero.
Limiti inferiore e superiore di Cofinanziamento
Incentivi per la nascita di imprese femminili.
Per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 euro.
Superiore: 50.000,00 Euro
Descrizione Sintetica
Il decreto del 30 settembre 2021 disciplina le modalita’ di azione del Fondo impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi, stabiliti dalla legge, di promozione e sostegno all’avvio e al rafforzamento dell’imprenditoria femminile, nonche’ di sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne.
Ai fini di cui al comma 1 e in conformita’ con quanto previsto dall’art. 1, comma 103, della legge, tale decreto definisce la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo impresa femminile tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, le modalita’ di attuazione dei predetti interventi, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni e le attivita’ di monitoraggio e controllo. Il decreto definisce, altresì, i profili gestionali del medesimo Fondo, individuando il soggetto incaricato della gestione degli interventi e le attività ad esso affidate.
Per l’attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno stabiliti dalla legge, gli interventi del Fondo impresa femminile sono articolati nelle seguenti linee di azione, disciplinate dai capi da II a V del decreto:
a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
c) azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.
Documentazione richiesta
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it.
Le domande di agevolazione devono essere accompagnate da un progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalita’ e gli schemi ivi indicati, che deve contenere:
i. dati e profilo dell’impresa femminile richiedente;
ii. descrizione dell’attivita’;
iii. analisi del mercato e relative strategie;
iv. aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
v. aspetti economico-finanziari.
Per le iniziative di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del decreto del 30 settembre 2021, ai fini della determinazione del valore medio su cui parametrare il contributo concedibile, la domanda deve, altresi’, essere corredata da documentazione idonea ad attestare l’importo delle poste di bilancio, relative ai tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda di agevolazione.
Nel caso di persone fisiche richiedenti per conto di impresa femminile costituenda, la documentazione atta a comprovare la costituzione dell’impresa o l’apertura della partita I.V.A. deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 15, comma 10.
Punti di attenzione
Le agevolazioni di cui ai capi II e III del decreto del 30 settembre 2021 sono concesse ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In particolare, la concessione e’ disposta ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER in caso di imprese:
a) non quotate;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu’ di cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni e’ considerato a partire dal momento di avvio dell’attivita’ libero professionale, con apertura della partita IVA;
d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l’attivita’ di un’altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione, secondo quanto specificato dall’art. 22 del regolamento GBER.
Per le imprese che non soddisfano tali condizioni, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.
Capo II del decreto del 30 settembre 2021:
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese femminili devono
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilita’ di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita’ liquidatorie;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) aver restituito agevolazioni godute per le quali e’ stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
e) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6 dell’articolo 8 del decreto del 30 settembre 2021
Area di Cooperazione
Italia
Partenariato
Non obbligatorio
Tipo di Finanziamento
Contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato a tasso zero, aiuti “de minimis”.
Risorse complessive
Decreto del 24 novembre 2021: 400.000.000,00 Euro, così distribuiti:
a) euro 160.000.000,00 (centosessantamilioni/00) per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Le predette risorse sono ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:
a.1) un importo pari a euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) è destinato agli interventi del Capo II, recante “Incentivi per la nascita delle imprese femminili”;
a.2) un importo pari a euro 121.200.000,00 (centoventunomilioniduecentomila/00) è destinato agli interventi del Capo III, recante “Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili”;
b) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON;
c) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart&Start Italia.
Le restanti risorse destinate all’investimento “Creazione di imprese femminili”, nel limite di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), sono utilizzate per l’attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, con facoltà, ove utile alla migliore realizzazione delle iniziative, di attivare sinergie, anche in forma di concorso finanziario su progetti di comune interesse, con gli interventi per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, individuati dal Capo V del decreto 30 settembre 2021. Una quota di dette risorse pari ad euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) è utilizzata dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.
Link Bando:
Avviso: https://www.mise.gov.it/images/stories/DM_24_novembre_2021_per_sito.pdf