Ministero della Cultura - FNSV 2026 - Acquisto di nuove attrazioni e beni strumenta

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INFORMATIVA MINISTERO DELLA CULTURA – FNSV 2026 – CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI

Apertura domande: 30 luglio 2026, ore 12:00
Scadenza: 30 settembre 2026, ore 16:00
Agevolazione: contributo a fondo perduto fino al 60%
Spesa minima ammissibile: € 20.000
Massimale di spesa ammissibile: € 340.000
Dotazione finanziaria 2026: € 1.437.897,54
Presentazione: piattaforma DOS-Cultura
Ambito territoriale: nazionale

FINALITÀ DELLA MISURA

Il Ministero della Cultura, nell’ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo – FNSV, sostiene gli investimenti degli operatori professionali del settore circense e dello spettacolo viaggiante finalizzati al rinnovo e all’ammodernamento delle attrazioni utilizzate nell’esercizio dell’attività. Il contributo riguarda l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica, necessari all’esercizio delle attività di circo, spettacolo viaggiante e motoautoacrobatico. Per il 2026 il sottoriparto del FNSV destina a questa specifica linea dell’art. 38 risorse pari a € 1.437.897,54.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda gli esercenti professionali di attività circense, spettacolo viaggiante e attività motoautoacrobatiche. L’accesso alla misura richiede requisiti più stringenti rispetto alla semplice titolarità di un’attrazione. Il richiedente deve essere un’impresa iscritta alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni ed essere titolare della licenza di esercizio prevista dall’art. 69 del TULPS da almeno tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda. È inoltre necessario dimostrare lo svolgimento professionale dell’attività nei tre anni precedenti attraverso le licenze temporanee ex art. 69 TULPS rilasciate dalle amministrazioni locali nei luoghi in cui l’attività è stata esercitata. Di conseguenza, la qualificazione generica come associazione o Ente del Terzo Settore non è di per sé sufficiente: il soggetto deve possedere i requisiti imprenditoriali e professionali previsti dal D.M. Non possono accedere alla misura, tra gli altri, i soggetti che nello stesso anno risultino già assegnatari di contributi FNSV incompatibili previsti dal decreto e gli esercenti che siano contemporaneamente titolari o legali rappresentanti di imprese operanti nella costruzione, vendita, importazione o commercializzazione di attrazioni e attrezzature del settore.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili innanzitutto gli acquisti di nuove attrazioni nella loro interezza e piena funzionalità, purché appartenenti alle tipologie ricomprese nell’Elenco ministeriale delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni previsto dalla Legge n. 337/1968. La denominazione e le caratteristiche dell’attrazione devono corrispondere a quelle risultanti dall’Elenco ufficiale. Sono inoltre finanziabili impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali che siano di proprietà dell’esercente, costituiscano parte integrante e fondamentale di un’attrazione già posseduta e siano necessari al suo funzionamento o alla sua specifica funzione di intrattenimento. Tra i beni espressamente previsti rientrano impianti elettrici completi, impianti idraulici e pneumatici, plafonature e soffitti integrali, pavimentazioni integrali di specifiche giostre, vetture, navicelle e soggetti da giostra, casse biglietteria e sistemi di sicurezza meccanici, elettronici o digitali, compresi sensori e dispositivi di ritenuta. Tutti i beni devono essere: NUOVI DI FABBRICA E NON USATI. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali diversi dall’acquisto di una nuova attrazione completa è possibile richiedere il contributo per non più di due tipologie di beni. Per le piccole attrazioni a funzionamento semplice e le piccole attrazioni, la domanda può riguardare fino ad un massimo di quattro unità.

SPESE ESCLUSE

Non sono riconosciuti i costi relativi al trasporto, all’installazione e al montaggio delle nuove attrazioni. Non sono inoltre ammissibili beni usati né acquisti che riguardino soltanto componenti di una nuova attrazione quando la domanda viene presentata come acquisto dell’attrazione stessa: in questo caso l’attrazione deve essere acquistata nella sua interezza e funzionalità. Eventuali permute o compensazioni relative a beni precedentemente acquistati con contributi ministeriali non possono essere computate nel valore dell’investimento agevolabile.

PERIODO DI AMMISSIBILITÀ

L’art. 38 del D.M. n. 463/2024 prevede che la domanda annuale possa riguardare gli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente. Per l’annualità 2026 il periodo di riferimento è pertanto: DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2026. La fattura elettronica deve risultare emessa nell’arco temporale previsto e il costo deve essere stato integralmente saldato mediante bonifico bancario. Non sono riconoscibili costi relativi a fatture di acconto o saldo emesse al di fuori del periodo agevolabile.

DIMENSIONE DELL’INVESTIMENTO

Per il triennio FNSV 2025-2027, il D.D.G. 27 gennaio 2025, n. 19 ha fissato per questa linea: SPESA MINIMA AMMISSIBILE: € 20.000SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: € 340.000 Per l’acquisto di caravan ad uso abitazione e/o roulotte il massimale di spesa è invece fissato in: € 70.000. Tali limiti riguardano la spesa presa in considerazione ai fini del calcolo del beneficio e non devono essere confusi con l’importo del contributo effettivamente riconosciuto.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo può raggiungere al massimo: 60% DEI COSTI AMMISSIBILI. Il 60% rappresenta tuttavia la percentuale massima teorica. Il D.M. stabilisce infatti che la percentuale effettivamente riconoscibile viene determinata annualmente tenendo conto del numero delle domande presentate, del relativo valore e delle risorse disponibili. La Commissione Consultiva per i Circhi e lo Spettacolo Viaggiante valuta inoltre la congruità dei costi e la pertinenza dell’investimento rispetto alle attrazioni e ai beni ammessi. Non è quindi possibile considerare automaticamente acquisito un contributo pari al 60% dell’investimento.

ESEMPIO

In presenza di un investimento ammissibile di € 100.000, il contributo massimo teorico è pari a € 60.000. L’importo effettivamente assegnato potrà tuttavia essere inferiore qualora, sulla base del numero e dell’ammontare complessivo delle domande 2026, la Commissione determini una percentuale inferiore.

DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE

La domanda richiede una documentazione particolarmente articolata. Tra gli elementi essenziali devono essere disponibili la fattura elettronica integralmente saldata tramite bonifico, il contratto di acquisto, il documento di trasporto, la documentazione fotografica del bene montato presso il luogo di esercizio e la dichiarazione del venditore attestante che il bene è nuovo di fabbrica e non usato. Per le nuove attrazioni è inoltre necessario produrre il provvedimento comunale di registrazione e attribuzione del codice identificativo, oppure la relativa domanda presentata al Comune entro la scadenza, nonché la licenza ex art. 69 TULPS aggiornata con l’inserimento della nuova attrazione o la richiesta di aggiornamento presentata entro il medesimo termine. Per gli acquisti di impianti, macchinari e componenti destinati ad attrazioni già esistenti devono essere disponibili la certificazione di conformità e collaudo sottoscritta da tecnico abilitato e il libretto dell’attività aggiornato e trasmesso al Comune competente. La documentazione originariamente redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione asseverata in italiano.

CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

Per le domande 2026 è previsto uno specifico adempimento ulteriore. Trattandosi di investimento pubblico, il soggetto richiedente deve procedere alla richiesta del CUP – Codice Unico di Progetto e riportarlo nella domanda. Il CUP dovrà inoltre essere inserito in tutti gli atti amministrativi e contabili relativi all’acquisto successivi alla sua attribuzione. Per le fatture emesse prima dell’assegnazione del CUP, il richiedente deve rendere l’apposita dichiarazione sostitutiva prevista dalla modulistica ministeriale.

LIMITAZIONI TEMPORALI PER NUOVI CONTRIBUTI

Un soggetto già beneficiario di un contributo per acquisti ai sensi dell’art. 38 può ottenere un nuovo contributo per la stessa finalità solo a partire dal terzo anno successivo a quello della precedente assegnazione. Sono previsti vincoli ancora più lunghi per alcune specifiche attrezzature: per chapiteaux, gradinate e tribune devono trascorrere almeno cinque anni dalla precedente assegnazione relativa alla medesima tipologia di bene, mentre per i gruppi elettrogeni il periodo è pari a otto anni. La rinuncia ad un contributo già assegnato impedisce inoltre la presentazione di una nuova domanda nell’anno successivo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La procedura telematica 2026 è attiva: DALLE ORE 12:00 DEL 30 LUGLIO 2026 ALLE ORE 16:00 DEL 30 SETTEMBRE 2026. La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale DOS-Cultura, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Generale Spettacolo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEGNAZIONE

Qualora in sede di domanda sia stata presentata soltanto la richiesta al Comune di registrazione e attribuzione del codice identificativo della nuova attrazione oppure la richiesta di aggiornamento della licenza ex art. 69 TULPS, la documentazione definitiva deve essere trasmessa al Ministero entro: 90 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI ASSEGNAZIONE. Il mancato invio entro tale termine o la presentazione di documentazione incompleta comporta la revoca del contributo.

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