MASE – Credito d’imposta “Materiali di recupero”
Spese annualità 2024 – Sportello 1° dicembre 2025 – 30 gennaio 2026
Bonus fiscale per acquisto di prodotti e imballaggi da materiali di recupero
1. Inquadramento e obiettivi della misura
Con il decreto 2 aprile 2024, n. 132 i Ministri dell’Ambiente e Sicurezza energetica, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e Finanze hanno definito criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per materiali di recupero, in attuazione dell’art. 1, commi 686–690, della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).
L’agevolazione è finalizzata a:
- incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi di produzione, in alternativa al recupero energetico;
- ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e la quota di rifiuti non riciclabili;
- favorire la domanda di prodotti e imballaggi ecosostenibili, spingendo le imprese ad utilizzare materiali derivanti da raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo.
Per l’annualità 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha aperto uno sportello dedicato:
- apertura: dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025;
- chiusura: ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
Le istanze devono riguardare esclusivamente le spese sostenute nel corso dell’anno 2024 per l’acquisto di prodotti e imballaggi conformi ai requisiti tecnici del decreto.
2. Soggetti beneficiari
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese, indipendentemente da:
- forma giuridica;
- settore di attività;
- dimensione (micro, PMI, grandi imprese).
Alla data di presentazione dell’istanza, l’impresa deve:
- essere costituita, iscritta e “attiva” presso il Registro delle Imprese;
- svolgere un’attività economica in Italia, con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali;
- aver effettivamente sostenuto nel 2024 spese per l’acquisto di prodotti e imballaggi ammissibili (vedi paragrafo 3).
Sono escluse le imprese che si trovano in condizioni ostative al godimento di agevolazioni pubbliche (es. sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001, altre cause di incapacità previste dalla normativa di settore).
3. Spese ammissibili e requisiti tecnici
Sono agevolabili le spese sostenute nel 2024 per l’acquisto delle seguenti categorie di beni:
- Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altro circuito post-consumo degli imballaggi in plastica;
- Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, inclusi:
- imballaggi in carta e cartone, con esclusione di:
- quelli stampati con particolari inchiostri o trattati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto;
- quelli accoppiati con altri materiali non biodegradabili/compostabili;
- imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi in carta e cartone, con esclusione di:
- Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata di:
- carta;
- alluminio;
- vetro.
I prodotti e gli imballaggi devono possedere specifici requisiti tecnici e certificazioni indicati dal decreto e dai relativi allegati (es. certificazioni di conformità alla UNI EN 13432, attestazioni di contenuto riciclato, dichiarazioni di fornitore, ecc.). Tali requisiti sono essenziali per l’ammissibilità della spesa e vanno dimostrati e conservati in caso di controlli.
3.1 Attestazione delle spese
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
- presidente del collegio sindacale (se presente);
- revisore legale iscritto nel Registro dei revisori;
- dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo;
- perito commerciale;
- consulente del lavoro;
- responsabile di un CAF (come previsto dall’art. 4 del DM 132/2024 e dalle note applicative).
L’attestazione certifica:
- la corretta imputazione temporale delle spese all’anno 2024;
- la tracciabilità dei pagamenti;
- la riconducibilità delle fatture a beni con i requisiti tecnici richiesti.
Questa attività di asseverazione è uno degli elementi che rendono la pratica tecnicamente complessa e, di fatto, richiede il coinvolgimento strutturato di un professionista abilitato.
4. Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2024 è pari a 5.000.000 €.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al:
- 36% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto dei prodotti e imballaggi ammissibili;
- con un importo massimo annuale di 20.000 € per impresa beneficiaria.
Il credito è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro. Qualora le richieste superino il plafond, il decreto prevede il riproporzionamento in misura percentuale tra i beneficiari ammessi (meccanismo definito dagli articoli applicativi del DM 132/2024).
4.1 Trattamento fiscale e utilizzo
Ai sensi della legge di Bilancio 2023 e del DM 2 aprile 2024:
- il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, c. 5, TUIR;
- il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- l’F24 va presentato obbligatoriamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione;
- il credito è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli acquisti (quindi, tipicamente, dal 1° gennaio 2025 per le spese 2024).
5. Presentazione delle istanze
Lo sportello per l’annualità 2024 è aperto dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025 alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
Le istanze:
- devono riguardare solo le spese sostenute nel 2024;
- si presentano esclusivamente tramite procedura informatica messa a disposizione dal MASE, realizzata con il supporto di Invitalia (area riservata sportelli FE, accessibile dal portale dedicato);
- sono valutate a prescindere dall’ordine cronologico di presentazione: non si tratta di un “click day”, ma di una procedura a sportello con successiva valutazione e riparto in caso di supero del plafond.
Alla domanda devono essere allegati, in coerenza con il DM 132/2024 e con la modulistica MASE:
- dichiarazioni sulle spese sostenute e sui requisiti di impresa;
- documentazione tecnica e/o certificazioni relative alla natura ecosostenibile dei prodotti/imballaggi;
- attestazione del professionista abilitato (revisore/commercialista/CAF ecc.) sull’effettività e correttezza delle spese;
- copie delle fatture e documentazione sui pagamenti (tracciabilità).