INFORMATIVA MASE Credito d imposta in sostegno alle spese dell annualita 2024 per l acquisto di materiali di recupero

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MASE – Credito d’imposta “Materiali di recupero”

Spese annualità 2024 – Sportello 1° dicembre 2025 – 30 gennaio 2026
Bonus fiscale per acquisto di prodotti e imballaggi da materiali di recupero

1. Inquadramento e obiettivi della misura

Con il decreto 2 aprile 2024, n. 132 i Ministri dell’Ambiente e Sicurezza energetica, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e Finanze hanno definito criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per materiali di recupero, in attuazione dell’art. 1, commi 686–690, della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). 

L’agevolazione è finalizzata a:

  • incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi di produzione, in alternativa al recupero energetico;
  • ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e la quota di rifiuti non riciclabili;
  • favorire la domanda di prodotti e imballaggi ecosostenibili, spingendo le imprese ad utilizzare materiali derivanti da raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo.

Per l’annualità 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha aperto uno sportello dedicato:

  • apertura: dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025;
  • chiusura: ore 12:00 del 30 gennaio 2026

Le istanze devono riguardare esclusivamente le spese sostenute nel corso dell’anno 2024 per l’acquisto di prodotti e imballaggi conformi ai requisiti tecnici del decreto. 

2. Soggetti beneficiari

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese, indipendentemente da:

  • forma giuridica;
  • settore di attività;
  • dimensione (micro, PMI, grandi imprese). 

Alla data di presentazione dell’istanza, l’impresa deve:

  • essere costituita, iscritta e “attiva” presso il Registro delle Imprese;
  • svolgere un’attività economica in Italia, con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali;
  • aver effettivamente sostenuto nel 2024 spese per l’acquisto di prodotti e imballaggi ammissibili (vedi paragrafo 3). 

Sono escluse le imprese che si trovano in condizioni ostative al godimento di agevolazioni pubbliche (es. sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001, altre cause di incapacità previste dalla normativa di settore). 

3. Spese ammissibili e requisiti tecnici

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2024 per l’acquisto delle seguenti categorie di beni: 

  1. Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altro circuito post-consumo degli imballaggi in plastica;
  2. Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, inclusi:
    1. imballaggi in carta e cartone, con esclusione di:
      1. quelli stampati con particolari inchiostri o trattati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto;
      1. quelli accoppiati con altri materiali non biodegradabili/compostabili;
    1. imballaggi in legno non impregnati;
  3. Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata di:
    1. carta;
    1. alluminio;
    1. vetro.

I prodotti e gli imballaggi devono possedere specifici requisiti tecnici e certificazioni indicati dal decreto e dai relativi allegati (es. certificazioni di conformità alla UNI EN 13432, attestazioni di contenuto riciclato, dichiarazioni di fornitore, ecc.). Tali requisiti sono essenziali per l’ammissibilità della spesa e vanno dimostrati e conservati in caso di controlli. 

3.1 Attestazione delle spese

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti: 

  • presidente del collegio sindacale (se presente);
  • revisore legale iscritto nel Registro dei revisori;
  • dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo;
  • perito commerciale;
  • consulente del lavoro;
  • responsabile di un CAF (come previsto dall’art. 4 del DM 132/2024 e dalle note applicative).

L’attestazione certifica:

  • la corretta imputazione temporale delle spese all’anno 2024;
  • la tracciabilità dei pagamenti;
  • la riconducibilità delle fatture a beni con i requisiti tecnici richiesti.

Questa attività di asseverazione è uno degli elementi che rendono la pratica tecnicamente complessa e, di fatto, richiede il coinvolgimento strutturato di un professionista abilitato.

4. Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2024 è pari a 5.000.000 €

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al:

  • 36% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto dei prodotti e imballaggi ammissibili;
  • con un importo massimo annuale di 20.000 € per impresa beneficiaria

Il credito è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro. Qualora le richieste superino il plafond, il decreto prevede il riproporzionamento in misura percentuale tra i beneficiari ammessi (meccanismo definito dagli articoli applicativi del DM 132/2024). 

4.1 Trattamento fiscale e utilizzo

Ai sensi della legge di Bilancio 2023 e del DM 2 aprile 2024: 

  • il credito d’imposta:
    • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
    • non concorre alla base imponibile IRAP;
    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, c. 5, TUIR;
  • il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • l’F24 va presentato obbligatoriamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione;
  • il credito è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli acquisti (quindi, tipicamente, dal 1° gennaio 2025 per le spese 2024).

5. Presentazione delle istanze

Lo sportello per l’annualità 2024 è aperto dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025 alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026

Le istanze:

  • devono riguardare solo le spese sostenute nel 2024
  • si presentano esclusivamente tramite procedura informatica messa a disposizione dal MASE, realizzata con il supporto di Invitalia (area riservata sportelli FE, accessibile dal portale dedicato); 
  • sono valutate a prescindere dall’ordine cronologico di presentazione: non si tratta di un “click day”, ma di una procedura a sportello con successiva valutazione e riparto in caso di supero del plafond. 

Alla domanda devono essere allegati, in coerenza con il DM 132/2024 e con la modulistica MASE:

  • dichiarazioni sulle spese sostenute e sui requisiti di impresa;
  • documentazione tecnica e/o certificazioni relative alla natura ecosostenibile dei prodotti/imballaggi;
  • attestazione del professionista abilitato (revisore/commercialista/CAF ecc.) sull’effettività e correttezza delle spese;
  • copie delle fatture e documentazione sui pagamenti (tracciabilità).
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