SIMEST - Fondo 394/81 - Intervento Agevolativo E-commerce

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INFORMATIVA TECNICA

SIMEST – FONDO 394/81

Intervento Agevolativo “E-commerce”

Sviluppo del commercio elettronico sui mercati esteri

Premessa e inquadramento generale

L’intervento agevolativo SIMEST – E-commerce, disciplinato dalla Circolare n. 6/394/2023 a valere sul Fondo 394/81, è finalizzato a sostenere le imprese italiane nello sviluppo del commercio elettronico sui mercati esteri, mediante la creazione, il miglioramento o l’utilizzo di strumenti digitali destinati alla vendita internazionale di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.

La versione della circolare da assumere come riferimento principale è quella aggiornata al 22 dicembre 2025, che recepisce le modifiche più recenti intervenute sulla disciplina dello strumento, incluse le integrazioni relative alla Misura USA, l’obbligo di polizza catastrofale, le modifiche sul cofinanziamento a fondo perduto e alcune semplificazioni in materia di rendicontazione delle spese.

L’intervento si colloca nell’ambito degli strumenti finanziari gestiti da SIMEST per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane e prevede la concessione di un finanziamento agevolato e, al ricorrere di specifiche condizioni, di un eventuale cofinanziamento a fondo perduto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e, in particolare, del regime de minimis di cui al Regolamento UE n. 2831/2023.

La misura è attiva con procedura a sportello e la scheda sintetica predisposta per Centro Studi Area Sud S.r.l. indica come data di apertura il 14 gennaio 2026.

Finalità della misura

La finalità dell’intervento è sostenere lo sviluppo del commercio elettronico sui mercati esteri, con l’obiettivo di favorire la distribuzione internazionale di beni e/o servizi dell’impresa, purché prodotti in Italia oppure distribuiti con marchio italiano registrato o in fase di registrazione alla data di presentazione della domanda.

Il programma agevolabile può realizzarsi attraverso tre modalità alternative:

  • la creazione di una nuova piattaforma propria di e-commerce;
  • il miglioramento o lo sviluppo di una piattaforma propria già esistente;
  • l’accesso a una piattaforma di terzi, mediante la creazione di un proprio spazio o store su marketplace estero.

La piattaforma deve essere effettivamente funzionale alla vendita internazionale e deve consentire la conclusione del processo di acquisto. Non è quindi sufficiente la realizzazione di un semplice sito vetrina o di un sito istituzionale privo di funzionalità transazionali. L’elemento qualificante dell’intervento è la possibilità di strutturare un canale digitale di vendita estera, coerente con una strategia commerciale di internazionalizzazione.

Nel caso di piattaforma propria, la circolare precisa che il fornitore incaricato della realizzazione o del miglioramento della piattaforma deve possedere specifici requisiti di professionalità, attestati mediante apposita dichiarazione. Al momento della stipula del contratto e-commerce, il fornitore deve essere attivo da almeno due anni e deve avere realizzato almeno due piattaforme e-commerce nei due anni precedenti.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’intervento le imprese richiedenti, incluse Micro, Piccole e Medie ImpresePMI innovativeStart-up innovative e anche imprese non qualificabili come PMI, purché in possesso dei requisiti previsti dalla circolare. L’impresa può presentare domanda in forma singola oppure in forma aggregata, ma in quest’ultimo caso l’aggregazione deve essere costituita mediante contratto di rete con autonoma soggettività giuridica, iscritta al Registro delle Imprese.

Ai fini dell’ammissibilità, l’impresa richiedente deve avere sede legale in Italia e sede operativa in Italia, deve essere regolarmente costituita, iscritta al Registro delle Imprese e in stato di attività. In caso di imprese aggregate, le imprese partecipanti devono costituire una rete soggetto con autonoma soggettività giuridica.

Alla data di presentazione della domanda, l’impresa deve avere depositato presso il Registro delle Imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi precedenti, approvati o per i quali siano scaduti i termini di deposito. I bilanci devono riferirsi allo stesso soggetto richiedente, identificato dal codice fiscale. Per le imprese non obbligate al deposito del bilancio, occorre produrre le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due esercizi e i prospetti economico-patrimoniali redatti secondo i criteri civilistici e fiscali richiamati dalla circolare.

L’impresa deve inoltre essere in regola con la normativa in materia ambientale, lavoro, prevenzione degli infortuni e obblighi contributivi, come risultante dal DURC. Deve altresì non trovarsi in stato di difficoltà, non rientrare negli scoring 10, 11 e 12, non essere coinvolta in procedure concorsuali, non essere in liquidazione volontaria o in situazioni equivalenti e non essere inadempiente verso SIMEST per precedenti obbligazioni.

Settori esclusi e attività secondarie

Sono escluse dall’accesso all’intervento le imprese che svolgono attività escluse dal sostegno InvestEU, le imprese attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché le imprese attive in via prevalente nei settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di de minimis.

La circolare richiama espressamente, tra le attività escluse, l’intera Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, nonché, nell’ambito della Sezione C – Attività manifatturiere, alcune attività specifiche relative alla produzione di carne non di volatili e di carne di volatili e dei prodotti della macellazione.

Qualora l’impresa richiedente sia attiva solo in via secondaria in uno dei settori esclusi, essa può comunque accedere allo strumento, a condizione che rilasci apposita dichiarazione attestante che l’intervento agevolativo non riguarda tali settori e che le risorse SIMEST non saranno utilizzate, nemmeno in parte, per la copertura di spese relative alle attività escluse. Il relativo format di dichiarazione è stato caricato tra gli allegati e deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

Obbligo di polizza catastrofale

Tra le condizioni di ammissibilità più rilevanti della versione aggiornata della circolare vi è l’obbligo, per l’impresa richiedente, di avere assolto all’obbligo di stipula della polizza catastrofale, ossia il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

L’impresa deve rilasciare, in sede di presentazione della domanda e, su richiesta di SIMEST, anche in sede di ciascuna erogazione, la dichiarazione attestante l’assolvimento di tale obbligo, firmata digitalmente dal legale rappresentante secondo il format disponibile sul sito SIMEST.

L’adempimento assume rilievo operativo significativo perché l’erogazione delle tranche è subordinata anche alla verifica dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo di polizza catastrofale. Inoltre, la perdita della condizione di ammissibilità relativa alla polizza può determinare la revoca dell’intervento.

Importo dell’intervento agevolativo

L’importo minimo richiedibile è pari a 10.000 euro. L’importo massimo dell’intervento agevolativo è pari al minore tra:

  • 500.000 euro, per una piattaforma propria o per una piattaforma di terzi;
  • il 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci depositati, calcolati sulla voce A1 del conto economico.

La scheda sintetica allegata conferma il limite minimo di 10.000 euro e il limite massimo di 500.000 euro.

È inoltre previsto un ulteriore limite di esposizione complessiva: alla data della delibera del Comitato Agevolazioni, l’esposizione complessiva dell’impresa richiedente verso il Fondo 394/81, incluse le risorse PNRR e l’esposizione attesa derivante dalla nuova domanda, non può superare il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci.

Qualora, dopo la presentazione della domanda, venga approvato e depositato un nuovo bilancio d’esercizio, questo deve essere tempestivamente trasmesso a SIMEST per consentire la verifica del mantenimento dei requisiti economico-finanziari e la rideterminazione degli importi ammissibili e delle eventuali garanzie.

Forma dell’agevolazione

L’intervento agevolativo si compone di due possibili componenti:

  • un finanziamento agevolato, concesso a valere sulle risorse del Fondo 394/81;
  • un eventuale cofinanziamento a fondo perduto, concesso a valere sulla quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, nel rispetto del regime de minimis.

Il finanziamento agevolato è concesso a un tasso fisso per tutta la durata del finanziamento. In sede di domanda, l’impresa può indicare una percentuale del tasso di riferimento tra tre opzioni: 10%50% o 80% del tasso di riferimento vigente alla data della delibera di concessione.

La durata complessiva del finanziamento è pari a 4 anni dalla data di stipula del contratto, articolata in:

  • 2 anni di preammortamento;
  • 2 anni di rimborso.

Il rimborso avviene in 4 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine del periodo di preammortamento. In caso di proroga del periodo di realizzazione, il rimborso avviene in 3 rate, poiché la proroga determina l’estensione del preammortamento di 6 mesi e la corrispondente riduzione del periodo di rimborso.

Cofinanziamento a fondo perduto

La circolare prevede la possibilità di richiedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, entro i limiti del plafond de minimis disponibile per l’impresa.

In particolare, l’impresa può richiedere un cofinanziamento fino al 20% dell’importo dell’intervento agevolativo, e comunque fino a un massimo di 200.000 euro, se è un’impresa con interessi in AfricaAmerica centrale o meridionaleoppure India, e possiede uno dei seguenti requisiti:

  • sede operativa costituita da almeno 6 mesi nelle Regioni del Sud Italia, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • qualifica di PMI innovativa o Start-up innovativa.

È inoltre previsto un cofinanziamento fino al 10% dell’importo dell’intervento agevolativo, e comunque fino a un massimo di 100.000 euro, in presenza di specifiche condizioni, tra cui: PMI con sede operativa nel Sud Italia da almeno 6 mesi; PMI con certificazioni ambientali o di sostenibilità; PMI giovanile; PMI femminile; PMI con quota di fatturato export almeno pari al 20%; PMI innovativa o Start-up innovativa; imprese con interessi nei Balcani Occidentali; imprese con interessi in Africa, America centrale o meridionale o India prive della sede operativa nel Sud Italia; imprese con interessi negli Stati Uniti.

La versione aggiornata della circolare introduce espressamente anche la categoria dell’impresa con interessi negli Stati Uniti, definita come impresa la cui piattaforma propria o di terzi, oggetto dell’intervento agevolativo, abbia un dominio di primo o secondo livello localizzato negli Stati Uniti. Per tali imprese è prevista la possibilità di accedere a una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10%.

La quota di cofinanziamento è sempre subordinata alla disponibilità del plafond de minimis dell’impresa unica. Qualora il plafond non sia sufficiente, la quota di cofinanziamento viene ridotta e la quota di finanziamento agevolato viene incrementata, salvo diversa indicazione dell’impresa in domanda.

Imprese con interessi in Africa, America centrale o meridionale, India, Balcani Occidentali e Stati Uniti

La circolare disciplina categorie specifiche di imprese con interessi in determinate aree geografiche strategiche.

Per l’intervento E-commerce, l’impresa con interessi in Africa è definita come l’impresa richiedente la cui piattaforma propria o di terzi oggetto dell’intervento abbia un dominio di primo o secondo livello localizzato in un Paese africano. Analoga impostazione è prevista per le imprese con interessi in America centrale o meridionale, India e Stati Uniti.

Per le imprese con interessi nei Balcani Occidentali, invece, la circolare prevede una definizione più ampia, basata su interesse diretto tramite esportazioni o importazioni, presenza attuale mediante sede commerciale, di rappresentanza o produttiva, oppure rapporto di fornitura con imprese italiane presenti nei Balcani Occidentali.

Sono stati caricati anche i format di asseverazione esportazioni e asseverazione importazioni/approvvigionamenti nei Paesi africani. Tali documenti, pur riferiti alla Circolare SIMEST n. 1/394/2024 sul “Potenziamento mercati africani”, sono utili per comprendere il modello di attestazione richiesto nei casi in cui l’interesse in Africa debba essere provato mediante dati di export o approvvigionamento.

Il format relativo alle esportazioni prevede un prospetto in cui indicare l’esercizio selezionato nell’ultimo triennio, l’importo delle esportazioni, il fatturato totale dell’esercizio selezionato, la percentuale delle esportazioni sul fatturato totale e il Paese o i Paesi africani interessati.

Il format relativo agli approvvigionamenti prevede, invece, l’indicazione dell’esercizio selezionato, dell’importo degli approvvigionamenti di materie prime strategiche e di altri prodotti, del fatturato totale, della percentuale degli approvvigionamenti sul fatturato e del Paese o dei Paesi africani di provenienza.

È stato inoltre caricato il format di dichiarazione di impegno relativa alla stabile presenza in Africa, riferito alla Circolare n. 1/394/2024, con cui l’impresa si impegna a realizzare una propria stabile presenza mediante costituzione e avvio dell’operatività di una sede commerciale o produttiva in un Paese africano entro la data di prima erogazione dell’intervento SIMEST.

Garanzie

La circolare prevede la possibilità che SIMEST richieda garanzie a presidio del finanziamento, determinate in funzione della classe di scoring dell’impresa richiedente.

Le garanzie possono assumere diverse forme, tra cui garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da banca, compagnia assicurativa o intermediario finanziario vigilato, cash collateral, deposito cauzionale o altre forme eventualmente deliberate dal Comitato Agevolazioni.

La quota capitale minima da garantire varia in funzione della classe di scoring. Le imprese in classe di scoring 1 e 2 sono esentate da garanzie. Per le classi da 3 a 5 è prevista una garanzia pari al 10%; per le classi 6 e 7 pari al 20%; per la classe 8 pari al 30%; per la classe 9 pari al 40%.

Sono inoltre esentate dalla prestazione di garanzie le PMI innovative e le Start-up innovative. La circolare prevede anche specifiche esenzioni su richiesta per le imprese con interessi nei Balcani Occidentali, per le imprese con interessi in America centrale o meridionale che presentano domanda entro il 31 dicembre 2026 e, per le imprese con interessi in Africa, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2025.

La versione aggiornata precisa inoltre che tutte le erogazioni successive alla prima sono subordinate al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta di SIMEST, delle garanzie eventualmente previste.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata attraverso il Portale SIMEST. L’impresa richiedente deve registrarsi, compilare la domanda in ogni sua parte, sottoscriverla digitalmente tramite il legale rappresentante e allegare tutta la documentazione richiesta. La domanda non sottoscritta digitalmente è inammissibile.

In caso di domanda incompleta, SIMEST può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa. L’impresa deve rispondere entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancato o incompleto riscontro, oppure in assenza di uno o più requisiti di accesso, SIMEST trasmette un preavviso di archiviazione, assegnando un ulteriore termine perentorio di 10 giorni per eventuali chiarimenti o integrazioni.

L’istruttoria viene svolta da SIMEST mediante valutazione amministrativa, patrimoniale, economico-finanziaria, legale e di compliance, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo 394/81.

Completata l’istruttoria, la domanda viene sottoposta alla prima riunione utile del Comitato Agevolazioni, che delibera sull’ammissibilità e sulle relative condizioni.

Condizioni per la stipula del contratto

La stipula del contratto è subordinata al soddisfacimento, entro i 3 mesi successivi al ricevimento dell’esito della domanda, delle condizioni sospensive stabilite dal Comitato Agevolazioni e indicate nella comunicazione di esito.

Tra le condizioni per la stipula possono rientrare:

  • copia del contratto e-commerce;
  • dichiarazione resa dal fornitore della piattaforma propria sul requisito di professionalità;
  • codice fiscale o codice equivalente della controparte del contratto e-commerce;
  • documentazione attestante la titolarità del dominio collegato alla piattaforma o l’indicazione del dominio dello store sul marketplace;
  • copia della delibera di concessione della garanzia, se dovuta;
  • eventuali dati facoltativi per il monitoraggio dell’impatto ambientale e sociale dell’intervento.

È stato caricato anche il fac-simile di delibera di conferimento poteri, da adottare prima della sottoscrizione per accettazione della lettera di esito e da trascrivere sul libro sociale della società. Il documento consente all’organo competente di delegare un soggetto alla sottoscrizione, perfezionamento ed esecuzione del contratto di finanziamento e dell’eventuale cofinanziamento con SIMEST, nonché alla prestazione delle eventuali garanzie richieste.

Erogazione dell’intervento

L’erogazione avviene in due tranche, sul conto corrente dedicato dell’impresa richiedente.

In via ordinaria, la prima tranche è pari al 25% dell’intervento agevolativo ed è erogata a titolo di anticipo entro 30 giorni dal verificarsi delle eventuali condizioni sospensive per l’erogazione. Tali condizioni devono essere soddisfatte entro 15 giorni dalla Comunicazione Post-Stipula oppure entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di deposito cauzionale.

Per le imprese con interessi negli Stati Uniti, la prima tranche a titolo di anticipo è pari al 50% dell’intervento agevolativo, anziché al 25%.

La seconda tranche è erogata a saldo delle spese ammissibili rendicontate, entro il limite massimo dell’intervento deliberato, entro i 4 mesi successivi al termine del periodo di realizzazione, a condizione che le spese siano rendicontate e documentate entro i 30 giorni successivi al termine del periodo di realizzazione.

Ogni tranche è erogata pro quota tra finanziamento e, ove previsto, cofinanziamento, ed è subordinata alle verifiche relative al DURC, alla polizza catastrofale e, per le tranche successive alla prima, al rilascio delle eventuali garanzie richieste.

Periodo di realizzazione

Il periodo di realizzazione è il periodo entro il quale devono essere sostenute, fatturate e pagate le spese ammissibili. Esso decorre dalla data di ricezione del CUP e termina entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

L’impresa può richiedere una proroga del periodo di realizzazione per ulteriori 6 mesi, purché sia adempiente agli obblighi contrattuali e le spese da realizzare nel periodo di proroga siano coerenti con il programma. La proroga è automatica, può essere richiesta una sola volta e comporta l’estensione del periodo di preammortamento di 6 mesi, con riduzione corrispondente del periodo di rimborso.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili si articolano in cinque principali categorie.

La prima categoria riguarda la creazione e lo sviluppo di una piattaforma propria oppure l’utilizzo di un marketplace. Sono ammissibili, tra le altre, le spese per creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma, componenti hardware e software, estensioni software per ampliare le funzionalità, software per la gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, intelligenza artificiale e realtà aumentata, creazione e configurazione di app e spese di avvio dell’utilizzo di un marketplace.

La seconda categoria riguarda gli investimenti per una piattaforma propria o per un marketplace, tra cui hosting del dominio, commissioni per l’utilizzo della piattaforma o del marketplace, investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma, contenuti e soluzioni grafiche, sistemi di monitoraggio accessi, analisi e tracciamento dei dati di navigazione, consulenze per lo sviluppo o la modifica della piattaforma, registrazione, omologazione e tutela del marchio, certificazioni internazionali di prodotto.

La terza categoria riguarda le spese promozionali e di formazione relative al progetto, tra cui indicizzazione della piattaforma o del marketplace, web marketing, comunicazione e formazione del personale interno adibito alla gestione e al funzionamento della piattaforma.

La quarta categoria riguarda le spese consulenziali professionali per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale.

La quinta categoria riguarda le consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di intervento agevolativo e alle asseverazioni rese dal revisore, per un valore massimo pari al 5% dell’importo deliberato. Il riconoscimento di tali spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del contratto e della dichiarazione di indipendenza del consulente.

Un vincolo fondamentale è che le spese relative alle prime due categorie, cioè piattaforma e investimenti direttamente collegati alla piattaforma o al marketplace, devono rappresentare almeno il 50% dell’intervento agevolativo.

Requisiti del fornitore della piattaforma propria

Nel caso di piattaforma propria, il fornitore incaricato deve rilasciare una dichiarazione specifica sul requisito di professionalità. Il format caricato prevede che il fornitore dichiari di essere attivo da almeno 2 anni, di avere realizzato almeno due piattaforme e-commerce nei due anni precedenti la dichiarazione, escludendo semplici attività di consulenza, e di poter comprovare quanto dichiarato mediante documentazione, ad esempio fatture, su richiesta di SIMEST.

Questo requisito è particolarmente importante nella costruzione della domanda. Non è sufficiente che il fornitore sia genericamente un consulente digitale o un’agenzia di comunicazione. Occorre che abbia effettiva esperienza nello sviluppo di piattaforme e-commerce e che tale esperienza sia documentabile.

Spese escluse

Sono escluse le spese per attività direttamente connesse all’esportazione, cioè quelle legate ai quantitativi esportati, alle commissioni sul venduto, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione.

Sono inoltre escluse le spese direttamente connesse all’attività commerciale, come assistenza post-vendita, trasporto, stoccaggio merci e spese direttamente connesse alla vendita. Non sono ammissibili le spese relative ad attività correnti dell’impresa, compresi i costi del personale dell’impresa richiedente o di soggetti riferibili all’impresa stessa, nonché le consulenze continuative o periodiche, la consulenza fiscale, la consulenza legale ordinaria e la pubblicità generica non direttamente riconducibile al progetto.

Sono altresì escluse le spese relative a settori esclusi, le spese oggetto di altra agevolazione pubblica non cumulabile e le spese non conformi ai requisiti della circolare o non pertinenti al programma.

Dal punto di vista operativo, è quindi necessario distinguere con attenzione le spese realmente progettuali e straordinarie, funzionali alla piattaforma e-commerce internazionale, dalle spese ordinarie di gestione, vendita, logistica o promozione generica.

Rendicontazione delle spese

Le spese ammissibili devono essere effettuate nel periodo di realizzazione e devono riferirsi ad attività svolte nel medesimo periodo. Fanno eccezione le sole spese per consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di intervento agevolativo, la cui attività può essere svolta anche prima della presentazione della domanda, purché fatturazione e pagamento avvengano nel periodo di realizzazione e comunque dopo la ricezione del CUP.

Le spese si considerano sostenute alla data dell’effettivo pagamento tramite conto corrente dedicato, salvo specifiche deroghe previste dall’Allegato 1. Non è ammesso il pagamento per compensazione, salvo il caso dei marketplace che prevedano esclusivamente tale modalità di pagamento.

Tutti i bonifici e le fatture relativi alle spese ammissibili devono riportare il CUP assegnato all’intervento. La versione aggiornata della circolare semplifica le informazioni da riportare in fattura, prevedendo la necessità di indicare esclusivamente il CUP ai fini del riconoscimento dell’ammissibilità delle spese sostenute durante il periodo di realizzazione.

La mancata indicazione del CUP su fatture e titoli di pagamento comporta l’inammissibilità della singola spesa.

Ai fini della rendicontazione, le spese devono essere accompagnate da fatture o documenti fiscalmente validi, estratto conto del conto corrente dedicato con evidenza dei movimenti, dichiarazioni dei fornitori e, ove rilevante, documentazione attestante la conformità ambientale.

Conto corrente dedicato

L’impresa deve aprire un conto corrente dedicato presso un istituto sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, necessariamente prima di sostenere qualsiasi spesa ammissibile. Il conto deve essere comunicato a SIMEST tramite il Portale, caricando copia del contratto sottoscritto con l’istituto.

Il conto corrente dedicato deve essere utilizzato in via esclusiva per tutte le spese ammissibili e SIMEST utilizza lo stesso conto per effettuare l’erogazione.

L’Allegato 1 alla circolare disciplina anche alcune deroghe all’utilizzo diretto del conto dedicato, tra cui pagamenti tramite carta di credito, addebiti diretti sul conto corrente aziendale e spese sostenute tramite controllata, anche estera, dell’impresa richiedente. In tali ipotesi, occorre garantire la tracciabilità del CUP e produrre documentazione aggiuntiva, inclusi giroconti, estratti conto e prove di rifatturazione.

Un profilo operativo delicato riguarda le spese non inerenti al programma sostenute tramite conto corrente dedicato. Se durante il periodo di realizzazione SIMEST rileva movimenti relativi a spese non riconducibili al programma per una percentuale superiore al 5% del valore delle spese complessive ritenute ammissibili, procede alla revoca dell’intervento agevolativo.

Consulenze e requisiti di indipendenza

Le spese per consulenze possono essere ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla circolare. I servizi di consulenza devono essere prestati da consulenti esterni terzi, a condizioni di mercato, e non devono avere carattere continuativo o periodico né riguardare costi ordinari dell’impresa, come consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità ordinaria.

Sono stati caricati due format rilevanti.

Il primo è la dichiarazione resa dai consulenti sui requisiti di indipendenza, con cui il consulente attesta di non essere collegato in alcun modo all’impresa richiedente, né direttamente né indirettamente.

Il secondo è la dichiarazione resa dai consulenti sui requisiti di professionalità e indipendenza, con cui il consulente dichiara di essere attivo nel settore consulenziale da almeno 2 anni, come risultante dalla visura camerale, e di rispettare il requisito di indipendenza.

Tali dichiarazioni assumono rilievo soprattutto per le consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della domanda, alle asseverazioni, alla verifica di conformità ambientale e, più in generale, alle attività consulenziali inserite nel quadro economico.

Sustainable Procurement Policy – SPP

La circolare prevede una specifica ipotesi di cofinanziamento collegata al possesso di certificazioni ambientali o di sostenibilità e all’adozione di una Sustainable Procurement Policy – SPP. In particolare, per alcune imprese anche non PMI, in possesso di certificazioni ambientali o di sostenibilità, è richiesto di fornire evidenza, entro l’adempimento delle condizioni per la stipula, dell’emissione di una SPP contenente principi ESG, dell’adesione di almeno cinque fornitori, del processo di implementazione della policy, dei piani correttivi e degli strumenti di monitoraggio.

È stato caricato il format di DSAN contratti di fornitura SPP, con cui il legale rappresentante dichiara che la società ha rapporti contrattuali risalenti ad almeno 12 mesi prima della domanda con cinque fornitori che aderiscono alla SPP emanata dall’impresa. Il modello richiede di indicare, per ciascun fornitore, data di adesione, estremi del contratto, oggetto del rapporto contrattuale, ragione sociale e codice fiscale o partita IVA.

Laddove l’impresa acceda al cofinanziamento attraverso questa specifica casistica, la mancata applicazione della policy da parte di almeno cinque fornitori comporta la revoca della quota di cofinanziamento.

Consolidamento

Il consolidamento è la fase successiva alla rendicontazione e consiste nella verifica delle spese ammissibili rendicontate dall’impresa. Tale attività è propedeutica all’eventuale erogazione totale o parziale della seconda tranche.

Entro 30 giorni dal termine del periodo di realizzazione, l’impresa deve fornire tramite il Portale SIMEST, con firma digitale del legale rappresentante, la rendicontazione puntuale delle spese ammissibili, la relazione finale sull’utilizzo dell’intervento e sui risultati conseguiti, l’evidenza dell’avvenuta creazione o miglioramento della piattaforma propria o dell’accesso al marketplace, i dati del titolare effettivo e ogni altra documentazione richiesta da SIMEST.

Le spese sostenute successivamente alla presentazione della rendicontazione finale non vengono riconosciute. Gli esiti del consolidamento vengono trasmessi al Comitato Agevolazioni per presa d’atto e gli importi non rientranti nel consolidamento sono revocati.

Cause di revoca

L’intervento agevolativo può essere revocato, in tutto o in parte, in numerose ipotesi. Tra le principali rientrano la mancanza dei requisiti di ammissibilità, la documentazione incompleta, irregolare o reticente, le dichiarazioni mendaci, il mancato rispetto dei vincoli di destinazione delle spese, la mancata rendicontazione nei termini, la mancata realizzazione del programma, l’inesistenza o inattività della piattaforma propria o dello store su marketplace, la perdita di condizioni essenziali di ammissibilità, la ricorrenza di settori esclusi, la presenza di cause antimafia o sanzioni interdittive e l’inadempimento verso SIMEST.

Una causa specifica di revoca riguarda la mancata rendicontazione di una quota minima del 50% delle spese riferite alla creazione, sviluppo e investimento sulla piattaforma propria o marketplace. In tale ipotesi, SIMEST procede a revoca totale o parziale, pro quota tra finanziamento e cofinanziamento, in funzione della percentuale di spese effettivamente rendicontate e ammissibili.

Il cofinanziamento è revocato anche in assenza dei requisiti specifici richiesti per la sua ammissibilità o qualora tali requisiti vengano meno entro la data di prima erogazione o, per le imprese che accedono al cofinanziamento tramite SPP, alla data della rendicontazione finale.

In caso di revoca, l’impresa deve restituire entro 30 giorni il finanziamento erogato e non ancora rimborsato, gli interessi maturati, gli eventuali oneri e costi, nonché il cofinanziamento erogato, aumentato degli interessi. Gli importi revocati prima del consolidamento o per mancanza dei requisiti sono maggiorati, oltre che degli interessi a tasso di riferimento, di un ulteriore 2% dalla data di erogazione.

Documentazione operativa da predisporre

La candidatura richiede un set documentale articolato. In base alla circolare e ai format caricati, tra i documenti più rilevanti si segnalano:

  • la domanda telematica SIMEST, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
  • i bilanci degli ultimi due esercizi completi, oppure dichiarazioni fiscali e prospetti economico-patrimoniali per soggetti non obbligati al deposito;
  • la documentazione relativa al contratto e-commerce;
  • la documentazione attestante la titolarità del dominio o dello store marketplace;
  • la dichiarazione del fornitore della piattaforma propria sul requisito di professionalità;
  • le dichiarazioni dei consulenti sui requisiti di indipendenza e, ove richiesto, professionalità e indipendenza;
  • l’eventuale dichiarazione che l’intervento non riguarda settori esclusi, se l’impresa opera in via secondaria in settori esclusi;
  • la dichiarazione relativa alla polizza catastrofale;
  • la delibera di conferimento poteri per la sottoscrizione del contratto SIMEST;
  • l’eventuale documentazione relativa alla SPP e ai cinque fornitori aderenti;
  • l’eventuale documentazione relativa a interessi in Africa, America centrale o meridionale, India, Balcani Occidentali o Stati Uniti;
  • la documentazione sul conto corrente dedicato;
  • la documentazione utile alla verifica del DURC, della regolarità societaria e della capacità economico-finanziaria.
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