La proposta di intervento di assistenza specialistica consiste nella progettazione e affiancamento nel processo di adeguamento alla disciplina dell’”Anticorruzione” introdotta dalla Legge n. 190/12 e attuata con i Decreti sulla Trasparenza, sull’incompatibilità-inconferibilità ed in infine con il Piano Annuale licenziato dalla Civit che detta le regole a cui gli Enti locali dovranno conformarsi nella redazione dei propri Piani Triennali Anticorruzione.
L’articolato intervento legislativo, nel suo complesso, si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.
In base all’art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12 e all’art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 33/13, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 si applicano anche alle Società
partecipate dalle P.A. e dalle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 C.c., limitatamente all’attività di interesse pubblico svolta.
Si tratta di adempimenti che vanno ad arricchire la già ampia portata delle norme speciali di “derivazione pubblicistica” a cui le Società pubbliche devono conformarsi.
L’approvazione definitiva del Piano rappresenta quindi un passo fondamentale affinchè si possa dare attuazione alle politiche di prevenzione e anche per consentire all’Autorità nazionale Anticorruzione di esercitare le proprie attività di vigilanza.
Il “PnA” prevede che, “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12”, gli Enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Viene prevista altresì la possibilità di integrare i modelli di organizzazione e gestione del rischio ex Dlgs. n. 231/01 “estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dalla Legge n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190 del 2012, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali)”.
L’adozione e l’efficace attuazione di “Mog” (“Modelli organizzativi gestionali”) diviene pertanto, di fatto, obbligatoria per le Società a partecipazione pubblica locale, ma anche prescindendo da questi ultimi, le stesse Società, a controllo pubblico, sono in ogni caso tenute:
• A redigere dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, prevedendo specifici protocolli e procedure per lo svolgimento delle proprie attività.
• A prevedere nei suddetti Piani di prevenzione, appositi meccanismi di accountability (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.
• A trasmettere alle P.A. vigilanti i Piani di prevenzione della corruzione che a loro volta dovranno essere pubblicati anche sul sito istituzionale.
• A nominare un responsabile per l’attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del
Dlgs. n. 231 del 2001.
Nel Piano annuale Anticorruzione è previsto altresì che le Amministrazioni controllanti sono tenute a verificare “l’avvenuta introduzione dei Modelli da parte dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico” e ad organizzare un efficace “sistema informativo” finalizzato a monitorare l’attuazione delle misure sopra esplicitate.
L’intervento di assistenza specialistica può essere totalmente o parzialmente finanziato da strumenti di finanziamento a fondo perduto che lo staff di “Centro Studi Enti Locali” è in grado di attivare e gestire per conto del Cliente.
Tra l’altro su questo versante è incontestabile sia la responsabilità di tipo erariale in capo agli organi degli Enti Locali soci piuttosto che agli Amministratori e ai membri del Collegio sindacale degli organismi partecipati che per
questi ultimi, quella patrimoniale (art. 2403 e 2407 C.c.) per il danno arrecato alla società (art. 2392 C.c.), ai creditori sociali (art. 2394 C.c.), al socio e/o al terzo diretta mente danneggiati (art. 2395 C.c.) quando con la propria azione attiva od omissiva, disattendendo i comportamenti che il Dlgs. n. 231/01 gli riserva per competenza funzionale, abbia eziologicamente causato il nocumento della Società.
Secondo quanto stabilito dagli art. 2381 e 2403 Codice civile, le persone fisiche che impersonificano l’Ente (membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale) sono comunque tenute a compiere e motivare concretamente la valutazione circa l’adozione del “Modello 231”, salvo incorrere nella personale responsabilità civilistica e/o patrimoniale per danno erariale e rischiare con maggior probabilità di vedersi accertare anche quelle di tipo penale per concorso omissivo (art. 40, 110 e 113 C.p.).
Proposta di assistenza specialistica
L’intervento che “Centro Studi Enti Locali” propone di effettuare, sulla base dei risultati di un check up teso a circoscrivere il quadro adempimentale, consiste in un’attività di assistenza specialistica di sviluppo di un progetto di adeguamento alla normativa sull’Anticorruzione.
“Centro Studi Enti Locali”, tramite uno staff composto da professionisti e consulenti con esperienza consolidata maturata in ogni suo specifico settore ed altamente competenti e specializzati nella consulenza, essendo dotata della flessibilità necessaria a poter cucire su misura i servizi ai propri clienti, si propone altresì come organizzazione di consulenza in grado di supportare le strutture aziendali nella progettazione e sviluppo di “Modelli
231” idonei ed efficaci aventi le finalità indicate sopra.
La ns.Società, specificatamente accreditata, potrà altresì fornire indicazioni, progettare ed implementare interventi formativi, di aggiornamento ed affiancamento, necessari a porre le basi affinché le Società pubbliche possano acquisire gli strumenti tecnico-giuridici per poter gestire a regime l’articolata disciplina vincolistica in materia di “Anticorruzione”.
Tali interventi sono peraltro obbligatori ai fini dell’efficace attuazione del “Modello 231” anche finanziabili con appositi fondi, senza oneri a Vs. carico.