MASAF - Credito d’imposta carburanti agricoli 2026

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INFORMATIVA MASAF – CREDITO D’IMPOSTA CARBURANTI AGRICOLI 2026

Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina destinati alle attività agricole

Ambito territoriale: nazionale
Beneficiari: imprese agricole – agricoltori in attività
Agevolazione: credito d’imposta fino al 20%
Spese agevolabili: acquisti di gasolio e benzina effettuati dal 1° marzo al 31 maggio 2026
Credito massimo: € 50.000 per impresa
Dotazione finanziaria: € 90.000.000
Soggetto gestore: AGEA
Termine massimo per la domanda: 30 settembre 2026
Utilizzo del credito: entro il 31 dicembre 2026

FINALITÀ DELLA MISURA

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha previsto un contributo straordinario a favore delle imprese agricole, sotto forma di credito d’imposta, con l’obiettivo di compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento dei prezzi di gasolio e benzina.

L’intervento riguarda esclusivamente gli acquisti di carburante effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 e utilizzati direttamente nell’esercizio delle attività agricole.

La misura, inizialmente prevista per il solo mese di marzo con una dotazione di € 30 milioni, è stata successivamente estesa anche ai mesi di aprile e maggio 2026, portando le risorse complessivamente disponibili a € 90 milioni.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’agevolazione le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché possiedano la qualifica di “agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087. Il beneficio può quindi interessare imprese agricole individuali, società agricole, cooperative e altri soggetti che esercitano attività agricola, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla disciplina PAC per la qualifica di agricoltore in attività. Sono invece escluse le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti relativi ad aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea e le imprese che risultavano già “in difficoltà”, ai sensi della normativa europea, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, fatte salve le specifiche deroghe previste per micro e piccole imprese. Il decreto individua come beneficiarie le imprese agricole in possesso della qualifica di agricoltore in attività e non estende espressamente l’agevolazione alle imprese che svolgono esclusivamente attività agromeccanica o di contoterzismo.

SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di: gasolio e benzina destinati all’alimentazione di mezzi, macchinari e attrezzature direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola. Rientra espressamente nell’agevolazione anche il carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole. A titolo esemplificativo, il decreto considera l’utilizzo del carburante per trattori agricoli e forestali, macchine operatrici semoventi, macchine per la lavorazione del terreno e per il raccolto, sollevatori telescopici ad uso agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature e macchinari leggeri e sistemi per il riscaldamento delle serre orticole. Sono invece esclusi gli acquisti di carburante destinati ad autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente collegate al ciclo produttivo agricolo.

PERIODO DI AMMISSIBILITÀ

Sono riconosciute esclusivamente le spese riferite ad acquisti effettuati nel periodo: DAL 1° MARZO 2026 AL 31 MAGGIO 2026. Le spese devono risultare documentate attraverso le relative fatture di acquisto. Il credito è calcolato sulla spesa sostenuta al netto dell’IVA. È pertanto necessario verificare con particolare attenzione la data delle fatture, la natura del carburante acquistato e l’effettiva destinazione dello stesso all’attività agricola agevolabile.

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo del: 20% DELLA SPESA AMMISSIBILE con un limite massimo complessivo di: € 50.000 PER CIASCUNA IMPRESA. La dotazione complessiva della misura è pari a € 90 milioni per il 2026, al netto degli oneri riconosciuti ad AGEA per la gestione dell’intervento.

ATTENZIONE: IL 20% NON È GARANTITO

L’aliquota del 20% rappresenta il beneficio massimo teoricamente riconoscibile. Dopo la chiusura delle domande, AGEA determinerà l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili. Qualora le risorse disponibili siano sufficienti, il credito sarà riconosciuto con aliquota del 20%. Qualora, invece, l’ammontare complessivo delle richieste superi lo stanziamento disponibile, AGEA procederà ad una riduzione proporzionale dell’aliquota, in modo da rispettare il limite complessivo di spesa. Non si tratta pertanto di una misura a esaurimento cronologico delle risorse: tutte le domande ammissibili presentate nei termini partecipano al riparto delle somme disponibili.

ESEMPIO

Un’impresa agricola che abbia sostenuto, tra marzo e maggio 2026, € 100.000 di acquisti ammissibili di carburante al netto dell’IVA presenta una richiesta teorica di credito pari a:

  • € 100.000 × 20% = € 20.000

Se AGEA conferma l’aliquota piena del 20%, il credito spettante sarà quindi pari a € 20.000. Qualora, a causa dell’eccesso di richieste, l’aliquota effettiva venga rideterminata, ad esempio, al 17%, il credito effettivamente riconosciuto sarà pari a € 17.000.

REGIME DI AIUTO

L’intervento è concesso nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, con particolare riferimento alla disciplina prevista per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Nell’ambito della misura, l’importo nominale complessivo dell’aiuto non può superare € 50.000 per impresa. È quindi necessario verificare anche eventuali altri aiuti ricevuti dall’impresa nell’ambito della medesima disciplina europea, quando rilevanti ai fini del rispetto dei massimali previsti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma telematica AGEA. La presentazione può essere effettuata direttamente dal beneficiario oppure, previa delega, attraverso un Centro di Assistenza Agricola – CAA. Il decreto stabilisce che AGEA definisca con proprie Istruzioni Operative le date effettive di apertura e chiusura della piattaforma e le modalità tecniche di presentazione. In ogni caso: LA DOMANDA NON PUÒ ESSERE PRESENTATA OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2026. Nella domanda devono essere indicati l’anagrafica dell’impresa, l’ammontare delle spese sostenute tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026, il credito teoricamente spettante, gli eventuali altri aiuti ottenuti sulle stesse spese e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti. Devono essere allegate le fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina riferite al periodo agevolabile. L’impresa deve inoltre dichiarare che il carburante oggetto della richiesta è stato effettivamente utilizzato per l’alimentazione dei mezzi e delle attrezzature impiegati nell’attività agricola ammessa. Entro il termine previsto per la presentazione è possibile sostituire integralmente una domanda già trasmessa oppure rinunciare al credito precedentemente richiesto.

CONCESSIONE DEL CREDITO

Terminato il periodo di presentazione, AGEA dispone di 20 giorni per determinare l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili, definire l’eventuale percentuale definitiva di agevolazione e quantificare il credito riconosciuto a ciascuna impresa. AGEA pubblicherà quindi sul proprio sito istituzionale il provvedimento di concessione, che avrà valore di comunicazione ufficiale nei confronti delle imprese beneficiarie. Solo dopo tale provvedimento sarà possibile utilizzare il credito.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito riconosciuto è utilizzabile esclusivamente attraverso compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. La compensazione può essere effettuata: DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEA E FINO AL 31 DICEMBRE 2026. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito non può essere riportato agli anni successivi: l’importo riconosciuto deve pertanto essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026. Non trovano applicazione gli ordinari limiti annuali alla compensazione espressamente esclusi dalla norma. Il beneficio, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito può essere coordinato con altre forme di sostegno nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato e del divieto di sovracompensazione. In particolare, non è ammesso il cumulo con aiuti de minimis sugli stessi costi qualora questo determini il superamento dell’intensità massima consentita.

Il credito può invece essere combinato con altri aiuti di Stato o misure agevolative quando vengano rispettati i relativi limiti, le agevolazioni non coprano le medesime quote di costo e il sostegno complessivo non determini il superamento della spesa effettivamente sostenuta.

La presenza di altri incentivi sui medesimi acquisti di carburante deve pertanto essere verificata prima della presentazione della domanda.

CONTROLLI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

AGEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei requisiti, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e sulla corrispondenza tra le spese dichiarate e le fatture di acquisto.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla possibilità di dimostrare la destinazione agricola del carburante.

In caso di utilizzo indebito, totale o parziale, del credito, AGEA procede alla revoca e al recupero delle somme, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa tributaria.

È quindi opportuno conservare fatture, documentazione di pagamento e ogni ulteriore elemento utile a dimostrare l’utilizzo del carburante nell’ambito dell’attività agricola agevolata.

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